I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Sanato il difetto di specificità che invalidava la sentenza di appello

di Enrico Pintaldi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Due sentenze di merito e una di legittimità non sono bastate. Dopo sette anni, spetta al giudice del rinvio il compito di rimettere a posto le cose, ribadendo la liceità della condotta del Comune di Vimodrone. La commissione tributaria regionale per la Lombardia (Domenico Chindemi, presidente e relatore) elimina il difetto di specificità nella pronuncia di appello che aveva bocciato la pretesa del contribuente di ridurre al 50 per cento la base imponibile Imu per un fabbricato industriale in stato di abbandono. La sentenza n. 3021/2021, depositata il 9 marzo 2022, ha respinto il ricorso originario che era stato accolto, in primo grado, per mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento. Ricordiamo che l'ordinanza n. 2487, pronunciata dalla sesta sezione civile della suprema Corte di Cassazione il 16 dicembre 2020, aveva cassato la sentenza impugnata con rinvio a una diversa sezione della Ctr per la Lombardia. In altre parole, il nuovo giudice è stato chiamato a rispondere alle domande lasciate senza risposta dal suo predecessore. Pertanto, non è stato celebrato un nuovo processo di appello né è stato dato seguito alla precedente fase di merito.

La vicenda processuale
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato industriale, aveva presentato una dichiarazione in cui sosteneva di avere diritto a versare l'Imu in misura agevolata, in quanto l'inagibilità dell'immobile non sarebbe superabile con interventi di manutenzione straordinaria. Questo accadeva, sebbene, qualche mese prima, l'ufficio tecnico dell'ente avesse revocato l'agibilità dello stesso immobile precisando il contrario. Il Comune, riscontrato il mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria, aveva emesso l'avviso di accertamento, contestando il versamento parziale ed irrogando la sanzione del 30 per cento dell'importo dovuto per le annualità 2012 e 2013. Dalle risultanze dell'istruttoria si evince che lo stato di apparente fatiscenza, dovuto al mero abbandono del bene, non è sufficiente a giustificare l'asserita inagibilità. Alla stregua, quindi, della normativa nazionale, così come integrata dal regolamento, era stato evidenziato che: «la dichiarazione di inagibilità attesta un fatto non rispondente al vero che non prova la sussistenza del requisito richiesto dalla legge per fruire dell'agevolazione: l'asserita fatiscenza dell'immobile, infatti, è superabile a seguito di lavori di manutenzione straordinaria, come precisato nel documento a firma del responsabile del settore tecnico comunale». Ciò nonostante, nel giudizio di primo grado, la Ctp di Milano ha accolto il ricorso per difetto di motivazione. Situazione che, tuttavia, è ribaltata in appello dalla Ctr che ha pienamente condiviso le deduzioni dell'ente, condannando la controparte alla rifusione delle spese liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, in 2mila euro.

Il contribuente ha impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi la corte di Cassazione di Roma. I giudici del "palazzaccio" hanno respinto il primo motivo di ricorso, giudicando ben argomentata la sentenza di appello che «certamente sintetica non può, però, ritenersi apparente». In essa, infatti, viene fatto esplicito riferimento alla documentazione probatoria acquisita in atti, sia quella fornita dall'ufficio (revoca agibilità) che quella del contribuente (perizia tecnica). Inoltre, la pronuncia «rende conto della valutazione comparativa effettuata anche dall'esame visivo basato sulla documentazione fotografica». Il secondo motivo, invece, è ritenuto fondato: in ordine alla mancanza di motivazione degli impugnati avvisi di accertamento, non risulta alcuna argomentazione nella parte motivazionale. Pertanto, «la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Ctr Lombardia in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado». Ebbene, riassunto ritualmente il giudizio, il giudice del rinvio decide per il rigetto del ricorso originario, sentite anche le parti intervenute all'udienza telematica dello scorso 7 marzo. Per la pregevolezza dei contenuti e la chiarezza espositiva, si riporta il testo integrale di alcuni tra i passaggi più significativi: […]«Negli avvisi di accertamento sono state illustrate le ragioni in fatto e diritto sottese all'accertamento della maggiore Imu dovuta a fronte del parziale versamento e gli stessi risultano correttamente motivati in quanto contengono tutti gli elementi normativamente previsti ed hanno, di fatto, consentito alla società una puntuale ed articolata difesa. Vi è il puntuale riferimento alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 27 settembre 2012, come modificata dalla delibera n. 63 del 28 novembre 2013 e del 28 novembre 2013 n. 64 con la determinazione delle aliquote e le detrazioni […] l'avviso di accertamento che fa riferimento alle delibere del Consiglio comunale deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente […] Nello schema di riepilogo del dovuto e versato è indicata la maggiore imposta ancora dovuta (tra il dovuto e il versato), nonché il totale degli interessi maturati determinato dalla data del parziale versamento alla formazione dell'atto impositivo (importo peraltro non specificamente contestato nel quantum)». Richiamata la portata delle norme, applicabili al caso in questione, la Ctr della Lombardia, attraverso un raffinato processo di sussunzione del caso particolare e concreto nella previsione normativa generale e astratta, ha concluso accogliendo la richiesta del Comune, in riforma della sentenza impugnata e condannando il contribuente al pagamento delle spese di tutti i gradi, liquidate in 2.000,00 euro per il primo, 2.500,00 euro per il secondo, 2.500,00 euro per il giudizio di rinvio e 3.000,00 euro per quello di legittimità.

(*) Componente del comitato regionale Anutel - Lombardia

------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIPRENDE L'ATTIVITA' FORMATIVA ANUTEL "IN PRE SENZA "

MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI
9-10-11-12 maggio 2022: Bibione – San Michele al Tagliamento (Ve)

VIDEOCORSI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 23/3/2022: IMU: le esenzioni per gli enti non commerciali - I parte (15,00-17,00)

- 24/3/2022: IMU ed aree edificabili: lo strumento urbanistico, comparti edificabili, particolarità ed interventi sul patrimonio esistente (10,00-12,00)

- 31/3/2022: le vicende "atipiche" del soggetto passivo d'imposta (10,00-12,00)

- 13/4/2022: IMU ed aree edificabili nozioni base, approfondimenti su casi particolari ed aree vincolate (10,00-12,00)

-14/4/2022: le novità 2022 per i tributi locali (9,00-11,00)

CORSO DI FORMAZIONE PER ACCERTATORI TRIBUTARI
- dal 29/3/2022 al 7/4/2022 (n. 4 moduli)

- 30/3/2022: IMU: le esenzioni per gli enti non commerciali - II parte (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO
- 9-10-12-13/5/2022: l'agente contabile e il conto giudiziale (15,00-17,00)

- 16/6/2022: le novità della dichiarazione Irap 2022 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI

- 28/3/2022: gli appalti del pnrr: le opzioni di prosecuzione e le modifiche del contratto in corso di esecuzione (15,00-17,00)

- 1/4/2022: corso sulla prevenzione della corruzione nella p.a. in particolare per le attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali – I^ parte –(9,30-11,30)

- 8/4/2022: corso sulla prevenzione della corruzione nella p.a. in particolare per le attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali – II^ parte –(9,30-11,30)

- 29/4/2022: il piano triennale di prevenzione e corruzione e della trasparenza, in particolare nella parte riguardante l'attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (9,30-11,30)

MASTER BREVE IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI
- Dal 17/03/2022 al 6/4/2022 n. 7 giornate (17/3 h. 14,00-17,00 -18/3 h 10,00-13,00 – 22/3 h. 10,00-13,00 – 23/3 h. 14,00-17,00 - 25/3 h 14,00-17,00 – 30/3 h 14,00-17,00 – 5/4 h 14,00-17,00 – 6/4 h 14,00-17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 2/05/2022 al 30/05/2022 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (2/05-6/05-9/05-13/05-16/05-20/05-23/05-27/05-30/05)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL:

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx