Bilancio stabilmente riequilibrato, recupero anticipazione e fondo pluriennale vincolato
Dopo aver deliberato il dissesto di un ente Locale, l'amministrazione e il responsabile dei servizi finanziari vengono investiti da una serie di problemi e nuovi adempimenti di cui, dati i tempi normati dal legislatore e diversi aspetti ancora poco chiari nella normativa, non riescono a trovare immediate soluzioni.
Tra gli altri aspetti critici della normativa va segnalata la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, che in base all’articolo 259 del tuel il Consiglio comunale deve proporre al ministero dell’Interno entro 3 mesi dall’emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione. La costruzione del bilancio stabilmente riequilibrato va effettuata secondo il modello F (circolare Finanza locale del 21 novembre 2016 n. 12, che aggiorna il modello a seguito dell'introduzione delle novità legate all'armonizzazione contabile).
Aal netto delle complessità legate alla redazione, con particolare riferimento alle sezioni riguardanti le misure tese a superare le criticità che hanno portato al dissesto, rimangono due problemi da analizzare che mettono in seria crisi la predisposizione dello stesso progetto di bilancio: il primo, il riporto o meno nel primo bilancio del debito dell'eventuale anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio stabilmente riequilibrato; il secondo, il riporto o meno del fondo pluriennale vincolato di entrata.
Le anticipazioni di tesoreria
Riguardo il primo aspetto, si evidenzia che la manovra di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205), con l'articolo 1, comma 878, ha modificato l’articolo 255, comma 10, escludendo dalla competenza dell'organo straordinario di liquidazione (Osl) la gestione delle anticipazioni di tesoreria previste dall'articolo 222.
Con questa modifica, tutti gli enti che hanno deliberato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge, dovranno trovare risorse proprie per finanziare l’anticipazione nel bilancio stabilmente riequilibrato.
Dal punto di vista operativo, il residuo passivo (che va imputato alla missione 60 programma 01 titolo 5 macroaggregato 01 codice piano dei conti finanziario U.5.01.01.01.001) sarà un residuo da riportare nel bilancio stabilmente riequilibrato e in spesa andrà stanziato pari importo come recupero di disavanzo con le ordinarie regole previste dal Tuel.
Il fondo pluriennale vincolato
Sul secondo punto vanno evidenziati due aspetti: il primo sulla qualificazione fondo pluriennale vincolato che, come prevede il paragrafo 5.4 dell'allegato 4.2 al Dl 118/2011, viene costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata; il secondo, relativo all'articolo 242, comma 4, del Tuel che prevede l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Fatta questa premessa è evidente che l'entrata che ha alimentato il fondo è confluita nella competenza dell'Osl (o comunque nei residui attivi) mentre l'impegno di spesa, essendo esigibile l'esercizio successivo in quanto non esigibile, è di competenza dell'ente.
Dal punto di vista operativo la voce di entrata del fondo pluriennale vincolato andrà comunque inserita, ma andrà annotato in spesa un pari importo a titolo di disavanzo.
Tale analisi, che è la stessa che non consente il riporto dell'avanzo di amministrazione, comporta una enorme difficoltà per gli enti di finanziare il Fpv nel primo anno del bilancio stabilmente riequilibrato, ma una diversa interpretazione porterebbe ad avere una posta nella gestione del bilancio stabilmente riequilibrato di somme che sono di competenza della Osl che potranno riconfluire nella gestione dell'ente solo alla presentazione del rendiconto.
(*) Presidente comitato regionale Anutel