Fisco e contabilità

Tari, su magazzini, uscita dal servizio e agriturismi le incognite applicative dopo la circolare imprese

La circolare rimette in discussione la tassazione dei depositi non funzionalmente collegati alle attività produttive

di Giuseppe Debenedetto

Tutti i magazzini e i depositi delle attività industriali e artigianali sono esenti dal pagamento della Tari, mentre l'opzione di uscita dal servizio pubblico comporterebbe la riduzione proporzionale della quota variabile commisurata ai rifiuti avviati al recupero. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare emanata dal Ministero della Transizione ecologica, riguardante le problematiche emerse con l'entrata in vigore del Dlgs 116/2020 (si veda NT+Enti locali & edilizia di ieri).

La circolare in realtà finisce per creare ulteriore confusione e rimette in discussione alcuni punti fermi, tra cui la tassazione dei magazzini e depositi non funzionalmente collegati alle attività produttive. La Cassazione ha costantemente affermato l'assoggettamento alla Tarsu di tutti i depositi e i magazzini delle attività industriali, anche se funzionali al processo produttivo (tra le tante, si vedano Cassazione n. 26725/2016 e n. 14414/2017). Poi il comma 649 della legge 147/2013 ha demandato ai regolamenti comunali l'individuazione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, esenti dalla Tari. Ora la circolare ministeriale pretende di modificare il chiaro tenore normativo escludendo dall'applicazione della Tari anche i magazzini non funzionalmente collegati alle attività di lavorazione industriale, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Conclusione questa peraltro in contrasto alla giurisprudenza di Cassazione che ritiene comunque applicabile la quota fissa ai magazzini esenti (n. 8089/2020), ma anche con le risposte fornite dal Mef a Telefisco 2021. Appare quindi evidente che l'indicazione dell'Ambiente non potrà essere seguita dai Comuni, con un incremento del contenzioso.

Poco chiara è poi la questione sull'applicabilità dell'articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006, disposizione riferita alla soppressa Tia2, ma sulla quale è intervenuto il Dlgs 116/2020 consentendo alle utenze non domestiche che decidono di uscire dal servizio pubblico di non pagare la quota variabile di un prelievo soppresso (!). La circolare preannuncia una modifica normativa e ritiene di dover attualizzare il comma 649 della legge 147/2013 estendendo la riduzione della quota variabile della Tari in caso di avvio al recupero (anziché riciclo) dei rifiuti urbani prodotti, fermo restando l'applicazione della quota fissa.

Inoltre sull'uscita dal servizio la circolare conferma il termine del 31 maggio, previsto dal Dl 41/2021, che dovrebbe valere anche per l'anno in corso ma in tal caso bisognerebbe capire da quale data avrebbe efficacia la comunicazione, se anche per il periodo precedente al 31 maggio. É chiaro che l'unica previsione di buon senso sarebbe quella di prevedere l'uscita a partire dall'anno successivo alla comunicazione, come peraltro recentemente chiesto dall'Anci con una proposta di emendamento al Dl 41/2021. Senza considerare, poi, che la stessa data del 31 maggio prevista dal Dl n. 41 sarebbe utilizzabile sia per il 2021 che per il 2022.

Un altro tema affrontato dalla circolare riguarda le attività agricole, che sono tutte produttive di rifiuti speciali, anche quelle connesse, quindi esenti dal pagamento della Tari (agriturismo, eccetera). Queste attività possono comunque concordare l'utilizzo del servizio pubblico per i rifiuti indicati nell'allegato L-quater (rifiuti organici, carta, plastica, indifferenziati, eccetera), ma non è chiaro cosa avviene per la Tari, considerato che andrebbe assicurato il mantenimento del servizio nelle more dell'aggiornamento del contratto e soprattutto come sarebbe possibile il conferimento dei loro rifiuti che rimangono comunque speciali.

Infine, viene esclusa la possibilità di introdurre limiti quantitativi pur consentendo accordi o convenzioni di responsabilità estesa del produttore (Epr), ma occorrerebbe chiarire il meccanismo.

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