Personale

Pensionati, la Corte dei conti precisa i confini ai pagamenti

Ok al compenso negli staff dei sindaci ma non quando la funzione è dirigenziale

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il ricorso delle Pa a lavoratori pubblici o privati già pensionati sembra vivere una nuova primavera.

Il bisogno di poter contare su personale specializzato, dettato anche dalla necessità di portare avanti gli obiettivi del Pnrr, e la «grande fuga» dei giovani dai concorsi pubblici spingono le pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti locali, a riaprire le porte ai pensionati.

E questo, nonostante più dieci anni fa, il legislatore, con l’intento di favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e, più in generale, di supportare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e di conseguire risparmi di spesa, evitando di corrispondere la retribuzione a un soggetto che già gode del trattamento di quiescenza, abbia introdotto delle limitazioni all'utilizzo del personale già in pensione, norme, peraltro, tuttora vigenti.

L’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 (come modificato dall’articolo 6, comma 1, del Dl 90/2014 e, di seguito, riformulato dall’articolo 17, comma 3, della Legge 124/2015) prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza.

Sulla portata della norma sono intervenute due circolari della Funzione pubblica (circolare n. 6/2014 integrata dalla circolare n. 4/2015), le quali hanno sottolineato che «la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (…). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati».

L’insaziabile sete di avere sempre maggiori conferme sulla corretta applicazione della norma in questione (in realtà una situazione patologica che abbraccia le diverse tematiche della gestione del rapporto di pubblico impiego) ha alimentato numerose pronunce della magistratura contabile.

Così, ad esempio, è stato ritenuto legittimo il conferimento di un incarico a personale in quiescenza per lo svolgimento di funzioni di staff al sindaco (articolo 90 del Tuel) purché il medesimo non abbia ad oggetto l'espletamento di funzioni dirigenziali, direttive, di studio o di consulenza (Liguria deliberazione n. 27/2016/PAR; Basilicata deliberazione n. 38/2018/PAR; Lombardia deliberazione n.126/2022/PAR).

Il divieto di ingaggiare i pensionati non si applica, inoltre, per le attività di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso purché «l'assistenza» non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale (Lazio, deliberazione n. 88/2023/PAR) oppure nel caso di «formazione operativa e di primo affiancamento» al personale neo assunto (Liguria deliberazione n. 66/2023/PAR), a condizione che vengano rispettate sempre tutte le regole previste dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, il Testo unico del pubblico impiego. Quest'ultime, oltre l'attività di verifica dell'assenza di professionalità interna, impongono, tra l'altro, l'obbligo di specializzazione universitaria dei soggetti da incaricare.

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