I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in tema di «sottoprodotti»

di Mauro Calabrese

Sottoprodotti - Produzione di energia - Fonti rinnovabili - Liberalizzazione - Autorizzazione - Procedura Abilitativa Semplificata - Silenzio-Assenso - Autotutela - Bilanciamento di interessi
Sulla base della normativa di liberalizzazione dell’autorizzazione agli impianti di produzione di energia rinnovabile da sottoprodotti agricoli, cd «biomasse», la Procedura Abilitativa Semplificata (Pas) prevista dall’articolo 6 del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della Direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili, configura un atto soggettivamente ed oggettivamente privato che, al pari della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o della Dia (Denuncia di Inizio Attività), anche a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione competente, non perfeziona un vero e proprio titolo abilitativo preventivo formato sulla base del «silenzio-assenso», con l’effetto di rendere solamente lecita l’attività privata, ma che può sempre essere soggetta al potere di autotutela da parte della P.a., se in conflitto con la tutela di altri valori costituzionali, come l’ambiente, il paesaggio o la salute.

Consiglio di Stato, IV sezione, Sentenza 4 gennaio 2023, n. 130

 

Sottoprodotti - Produzione di energia - Fonti rinnovabili - Autorizzazione Unica - Conferenza dei servizi - Partecipazione Pubblica - Zona Agricola - Produzioni di qualità – Istruttoria
Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da fonte rinnovabile biomassa, con annessa digestione anaerobica e compostaggio della biomassa, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio dell’impianto, ai sensi del chiaro disposto dell’articolo 12 del Dlgs n. 387 del 2003, è previsto un procedimento unico, mediante convocazione di Conferenza di Servizi, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, senza alcun riferimento alla eventuale partecipazione dei soggetti terzi interessati, sia pubblici che privati, che sarebbero pregiudicati dall’opera, come le associazioni di categoria dei produttori agricoli e vinicoli e dei comitati di residenti.
Invero, il citato articolo 12 del Dlgs n. 387 consente l’ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche zone classificate «agricole» dai vigenti piani urbanistici, a condizione che si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, non sussistendo, pertanto, sia a livello di norma primaria che a livello regolamentare, un divieto di ubicazione degli impianti in zona a vocazione agricola, risultando esclusivamente la necessità di un aggravamento di istruttoria volto a valutare se l’installazione dell’impianto in un’area interessata da produzioni agroalimentari di qualità possa o meno compromettere o in qualche modo interferire con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Consiglio di Stato, IV sezione, Sentenza 9 gennaio 2023, n. 284

 

 Rifiuti - Gestione - Sottoprodotti - Digestato - Condizioni - Onere probatorio - Esclusione da responsabilità penale - Uso agronomico
In tema di gestione dei rifiuti, l’applicazione della normativa legislativa e regolamentare che consente la qualificazione come «sottoprodotto», ai sensi dell’articolo 184.bis del Dlgs n. 152 del 2006, anche della massa, sia liquida che solida, risultante dal processo di biodigestione anaerobica, il cd «digestato», ai fini dell’uso agronomico, con sottrazione alla disciplina dei rifiuti, è in ogni caso subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato per reati ambientali, punite ai sensi dell’articolo 452-quaterdecies del Codice Penale come «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti», della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
Alla luce di tale insegnamento, i cd «Sottoprodotti di origine animale» (Soa), Categoria 3, ovvero derivanti da animali idonei al consumo umano, ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggio o perché scaduti, possono essere trattati ed impiegati come sottoprodotti, ma solo in quanto siano assicurati alla precise condizioni previste per tale destinazione, mentre laddove tali condizioni vengano macroscopicamente disattese, correttamente detti materiali non possono che essere considerati come «rifiuti» e sottoposti alla relativa disciplina, esattamente come lo sarebbero e lo sono ove sin dall'inizio non destinati al recupero e riutilizzo, ma al contrario destinati allo smaltimento.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 10 gennaio 2023, n. 385

 

Rifiuti - Attività di gestione - Mancanza di autorizzazione - Esonero dalla responsabilità - Normativa derogatoria - Deposito temporaneo - Sottoprodotti - Condizioni - Onere della prova
In tema di attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’articolo 256, commi 1-3, del Dlgs n. 152 del 2006, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’imputato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al cd «deposito temporaneo» o al «sottoprodotto».
Invero, in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’articolo 183 Codice dell’Ambiente, o della qualifica come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del Tua, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria della normativa di favore rispetto alla disciplina ordinaria.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 13 dicembre 2022, n. 47040

 

Sottoprodotti - Fertilizzanti - Requisiti di qualità - Soglie di concentrazione di inquinanti - Registro dei Fertilizzanti - Cancellazione - Principio di precauzione - Tutela della salute e dell’ambiente - Incolumità pubblica
In tema cancellazione dal «Registro dei Fertilizzanti» di ammendanti originati dalla produzione di proteine animali idrolizzate derivate da sottoprodotti provenienti dalla lavorazione delle pelli e destinate all’agricoltura, il provvedimento amministrativo emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) si fonda su una valutazione discrezionale il cui potere è riconosciuto all’Amministrazione competente dalla clausola di salvaguardia finale di cui all’articolo 5 del Dlgs n.75 del 2010 di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, che consente l’adozione di qualsiasi provvedimento di divieto di circolazione e immissione sul mercato di fertilizzanti che possano rappresentare «un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante» ovvero «un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza».
Si tratta, infatti, di una clausola generale di chiusura che, in via assolutamente complementare rispetto alla disciplina prevista con riferimento all’accertamento delle caratteristiche di qualità di fertilizzanti e concimi, attribuisce all’Amministrazione competente un potere generale di tutela in ogni caso di valori costituzionali e in ragione del cd «principio di precauzione», per la tutela della salute, dell’ambiente e più in generale della sicurezza pubblica, a fronte delle analisi effettuate per conoscere l’entità della presenza, in termini di valori e soglie di concentrazione, di inquinanti pericolosi come il cromo esavalente o gli idrocarburi.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione V, Sentenza 28 dicembre 2022, n. 17727