I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Gestori in attesa dello schema regolatorio

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Si avvicina il termine previsto dalla deliberazione Arera n. 15/2022 per l'individuazione, da parte dell'Ente territorialmente competente (Etc), del posizionamento della gestione del servizio rifiuti nell'ambito degli schemi regolatori in materia di qualità stabiliti dall'Arera. Secondo l'articolo 3 dell'allegato alla deliberazione sopra citata (Tqrif), l'Etc, vale a dire l'Ente di governo dell'ambito o del bacino territoriale ottimale (Dl 138/2011), ovvero gli altri soggetti individuati dalle disposizioni regionali in materia (tra i quali in molte realtà italiane sono compresi i Comuni), devono stabilire, entro il 31 marzo prossimo, come posizionare la gestione integrata del servizio rifiuti nell'ambito della matrice regolatoria.

In base alla deliberazione Arera n. 15/2022 il collocamento nei 4 schemi regolatori determina differenti obblighi di servizio e standard di qualità contrattuale e tecnica che i gestori saranno tenuti a rispettare dal 2023.

In primo luogo, ci si interroga se questo termine debba considerarsi perentorio ovvero, come molto più probabile, sia piuttosto possibile effettuare la scelta entro il nuovo termine del 30 aprile, previsto per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa rifiuti dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021. Termine che, finalmente, vale a regime, separando definitivamente l'approvazione della Tari da quella del bilancio di previsione. In questo modo, sarà possibile stabilire le tariffe del prelievo anche dopo l'approvazione del bilancio, senza necessità di riapprovare integralmente lo stesso, come invece richiesto in passato da diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In questo caso sarà sufficiente, infatti, adottare solo una variazione al bilancio approvato, come ha anche recentemente previsto un emendamento approvato alla legge di conversione del Dl 4/2022.

Il Tqrif stabilisce su quali basi l'Etc dovrà provvedere a collocare la gestione nell'ambito del livello avanzato (schema 4), di quello minimo (schema 1), ovvero in uno dei due intermedi (schemi 2-3). Per effettuare questa scelta, l'Etc dovrà esaminare le carte di qualità vigenti e il contratto di servizio, al fine di verificare puntualmente quali sono attualmente gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che il gestore (o i gestori) deve assicurare. Una volta effettuata la ricognizione di questi obblighi e degli standard di qualità già previsti, gli stessi dovranno essere confrontati con quelli stabiliti dal Tqrif (in particolare per gli standard di qualità), al fine di valutare quanti di essi siano già presenti e, quindi, di collocare la gestione nel punto di partenza più opportuno. Ad esempio, se il contratto già assicura la maggior parte degli standard di qualità contrattuale previsti dal Tqrif, l'Etc collocherà la gestione nello schema 2 o nello schema 4, a seconda dell'esito dell'analoga rilevazione condotta sugli obblighi e gli standard di qualità tecnica. Gli obblighi di servizio e gli standard di qualità previsti dallo schema in cui è collocata la gestione devono ritenersi come obblighi minimi che dovrà rispettare la gestione dal 2023. Ciò significa che, una volta collocata la gestione in uno degli schemi, laddove le attuali carte di qualità o i contratti prevedano in alcuni casi obblighi/standard più elevati di quelli stabiliti per lo schema di riferimento, l'Etc potrà senza dubbio determinare obblighi di servizio e standard migliorativi e ulteriori rispetto a quelli dello schema regolatorio scelto, in accordo con il gestore (articolo 3.2). Ciò al fine di evitare che l'entrata in vigore del Tqrif determi un "peggioramento" anche solo di alcuni degli standard già assicurati.

Gli obblighi e gli standard definitivi dallo schema regolatorio sono riferiti all'intera gestione. Quindi, valgono per il gestore unico integrato ovvero, per tutti i singoli gestori dei servizi che lo compongono. Tuttavia, laddove alcuni gestori della medesima gestione integrata già assicurino parametri di qualità più elevati di quelli previsti dallo schema regolatorio, si ritiene plausibile che l'Etc preveda standard migliorativi rispetto a quelli dello schema solo per quest'ultimi, al fine di conservare i livelli qualitativi esistenti.

Resta da definire quale sia l'organo comunale competente a deliberare l'individuazione dello schema regolatorio di pertinenza della gestione, laddove il Comune operi come Etc (quindi in molte Regioni dove non c'è l'Egato). Da un lato sembrerebbe potersi individuare la competenza in capo al consiglio comunale, ai sensi della lettera e) dell'articolo 42 del Dlgs 267/2000 che ha rimesso allo stesso la competenza sull'"organizzazione dei servizi", previsione che potrebbe includere sia l'individuazione della modalità di gestione dei servizi e sia la loro disciplina. Tuttavia, l'assenza di una chiara indicazione normativa in questo senso, data la natura tassativa delle competenze consiliari, potrebbe far ritenere che l'atto debba essere adottato dall'organo dotato della competenza di indirizzo politico-amministrativo residuale, vale a dire la giunta. Si precisa, comunque, che l'adempimento di individuazione dello schema regolatorio della gestione non riguarda tutti i Comuni, ma solo quelli che svolgono il ruolo di Etc.

L'applicazione degli obblighi di servizio e degli standard di qualità di cui al Tqrif, a decorrere dal 2023, comporta il necessario adeguamento dei regolamenti comunali, sia relativi al servizio e sia alla tassa/tariffa rifiuti.

In primo luogo, si deve evidenziare che, tenuto conto della decorrenza degli obblighi dal 2023, le modifiche dovranno perfezionarsi entro la fine dell'anno, per quelle relative al regolamento del servizio, ed in teoria addirittura entro il 30 aprile 2023, per quelle relative al tributo/tariffa. Tuttavia, tenuto conto che dal 1° gennaio 2023 gli obblighi devono essere già rispettati, appare necessario adeguare le previsioni regolamentari tributarie / tariffarie già entro la fine dell'anno.

L'adeguamento dei regolamenti Tari alle regole della deliberazione Arera 15/2022 è fortemente discusso, soprattutto alla luce del "conflitto" tra il potere regolatorio dell'Arera, da un lato, e l'autonomia regolamentare comunale in materia di entrate e la specialità della norma di legge tributaria, dall'altra. In diversi passaggi il Tqrif deroga alle norme specifiche della Tari (si pensi al termine di scadenza della dichiarazione del tributo, coincidente per l'Arera con la richiesta di attivazione del servizio, compresso dall'Autorità a 90 giorni, a fronte di una previsione di legge che lo fissa, seppure in maniera tutt'altro che chiara dopo l'intervento del Dl 34/2019, al 30 giugno dell'anno successivo). Per l'Arera la legge 205/2017 ha attribuito alla stessa il potere di regolare aspetti finora disciplinati dai Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita dall'articolo 149, comma 3, del Dlgs 267/2000 (e dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997). L'Autorità ritiene, infatti, che «la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba comunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima» (delibera 15/2022). Aspetto che desta qualche perplessità, alla luce dell'ampiezza della potestà regolamentare dei Comuni che, in virtù della previsione costituzionale e di quella degli articoli 149 Dlgs 267/2000 e 52 Dlgs 446/1997, può anche derogare alle norme di legge, nel rispetto della disciplina sostanziale del tributo (soggetti passivi, aliquota massima, fattispecie imponibili) e dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Ciò tenendo conto altresì della previsione del comma 14 dell'articolo 2 della legge 481/1995 che, in materia di trasferimento delle funzioni amministrative alle autorità amministrative indipendenti nei settori regolati, fa salve le attribuzioni riservate alle autonomie locali. Questione delicata che merita un adeguato approfondimento e chiarimento ufficiale, pur tenendo conto che l'adeguamento delle prescrizioni regolamentari comunali alle norme dettate dall'Arera è senza dubbio auspicabile, per il perseguimento dei condivisibili obiettivi di uniformità e miglioramento qualitativo delle frammentate gestioni del servizio rifiuti.

(*) Vice presidente Anutel

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