Urbanistica

Fotovoltaico con rimozione amianto, ok premialità sul fabbricato indipendente di un compendio immobiliare

L'edificio distinto e separato, come risultante dalla planimetria catastale, configura il requisito di «porzione omogenea» richiesto dalla legge, afferma il Tar Lazio

di Massimo Frontera

Il Tar Lazio ha dato ragione al promotore di un intervento di installazione di un impianto fotovoltaico con contestuale rimozione della copertura in amianto che si era vista negare - a seguito di una verifica documentale - da parte del Gse la premialità aggiuntiva legata alla rimozione della preesistente copertura in eternit. Si tratta, più esattamente, della premialità riconosciuta dall'articolo 14 comma 1 lettera c) del Dm Sviluppo Economico-Ambiente del 5 maggio 2011.

Il Gse ha contestato al promotore dell'intervento di avere rinnovato la copertura (rimozione amianto con installazione dei pannelli) solo su parte di quello che è stato considerato un unico immobile - anche sulla base di una supposta «copertura continua» rilevata dalle fotografie aeree. Sulla base di questa premessa il Gestore elettrico ha osservato che la rimozione dell'eternit era stata parziale e che, pertanto non ci fossero i requisiti per riconoscere la premialità prevista dalla norma. Più esattamente, il Gse ha escluso che l'intervento abbia comportato «la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura» sulla quale era stato installato l'impianto.

Tale valutazione del Gse - come si legge nella pronuncia n.8721/2023 del Tar Lazio pubblicata lo scorso 22 maggio - viene censurata dai giudici della Sezione Terza-Ter. In particolare, si contesta al Gse di aver considerato come un unico immobile quello che invece era un complesso immobiliare, composto da corpi di fabbrica separati e indipendenti. Tale condizione, peraltro, fanno osservare i giudici, era attestata chiaramente dalla planimetria catastale prodotta. «Risulta con evidenza - si legge nella pronuncia - che l'edificio sul quale è stato realizzato l'impianto, che peraltro occupa integralmente la copertura dello stesso, come pure emerge dalle fotografie in atti, è distinto e separato rispetto agli altri edifici, pur limitrofi, sui quali permane invece la copertura preesistente, configurando in tal modo la "porzione omogenea"» prevista dalla legge.

Peraltro, nel caso specifico, la separazione degli edifici risultava dalla presenza di una pensilina a protezione di un sottostante percorso pedonale che appunto separava gli edifici. Pensilina «non idonea - scrive il Tar - a superare le riferite risultanze catastali dalle quali emerge, invece, la chiara autonomia dei diversi immobili facenti parte del compendio».

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