Fisco e contabilità

Corte dei conti, le spese dell'ente capofila sono debiti fuori bilancio se comunicate in ritardo

Neppure l'eventuale previsione di un fondo per spese impreviste può consentire l'esonero dell'ente

di Patrizia Ruffini e Marco Rossi

Il ritardo nella comunicazione delle spese, da parte dell'ente capofila, non consente di evitare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

La pronuncia della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n. 118/2022) giunge in risposta al quesito, posto da un Comune, concernente le modalità di gestione delle somme riferite al «servizio di tutela dei minori» comunicate in ritardo all'ente a carico del quale, in ultimo, devono gravare. Le spese sono inizialmente sostenute dal capofila, il quale affida il servizio a terzi (sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria) e, successivamente, l'onere cade sull'ente in virtù del particolare regime di "compartecipazione".

Secondo i giudici la procedura da applicare, anche in questo caso, è quella del riconoscimento del debito fuori bilancio, posto che si tratta di «mere ragioni organizzative», peraltro superabili con strumenti gestionali più efficaci e funzionali, che non possono condurre all'inapplicabilità dell'articolo 194 del Tuel.

In caso contrario, sarebbe ravvisabile, ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge, un'eventuale responsabilità amministrativo-contabile laddove il debito produca interessi moratori che, com'è noto, non sono riconoscibili (Sezione di controllo della Puglia, delibera n. 149/2015), ovvero nel caso in cui il ritardo nel riconoscimento dia luogo a procedure esecutive, a loro volta, fonte di ulteriori spese (per esempio legali e/o processuali).

In tale quadro, la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio ha la finalità (oltre a ripristinare la fisiologia della fase della spesa) di accertare le cause che hanno originato l'obbligo, rafforzata dalla previsione dell'invio alla competente Procura contabile regionale.

A escludere tale soluzione non rilevano le peculiari circostanze di fatto che, per modalità, tempistica, ripartizione delle competenze ovvero anche soltanto prassi organizzative, hanno determinato la formazione del debito in violazione delle norme giuscontabili.

Infine, la pronuncia chiarisce che neppure l'eventuale previsione di un fondo per spese impreviste può consentire l'esonero dell'ente dal riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di uno stanziamento «non impegnabile», idoneo a garantire adeguata copertura finanziaria della spesa da sostenere, ma non certamente finalizzato a derogare alle regole di corretta assunzione del relativo impegno di spesa, nei termini di cui dall'articolo 191 del Tuel.

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