Appalti

Illegittimo richiedere l'iscrizione al MePa per provare l'idoneità professionale

L'iscrizione al MePa non surroga, né integra, il sistema di qualificazione professionale delle imprese

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

La previsione dell'iscrizione di un concorrente al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), quale requisito per comprovare il possesso dell'idoneità professionale, integra una clausola impositiva di un obbligo che non ha adeguata copertura normativa, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione disposto dal codice dei contratti pubblici.

Lo ha stabilito il Tar Veneto, con la sentenza n. 1510/2021, chiamato a pronunciarsi per l'annullamento del provvedimento di esclusione da una procedura di appalto, disposto da una stazione appaltante, a carico del ricorrente, che ha partecipato quale capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, per mancata registrazione alla piattaforma Mepa di una mandante.

L'appellante ha dedotto plurimi motivi di impugnativa, e ha denunciato, in particolare, la violazione dell'articolo 83 del codice degli appalti in relazione al principio di tassatività delle cause di esclusione, sottolineando che il provvedimento di esclusione è basato sulla mera formalità della mancata iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione nonostante il possesso, in capo allo stesso, del requisito sostanziale inerente la categoria specialistica di lavori richiesta dalla legge speciale di gara .

La stazione appaltante ha previsto, infatti, l'obbligo, per tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura, anche in forma associata, di essere abilitati alla piattaforma Consip, al momento della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dal procedimento, ma, per i giudici veneti, questa clausola è irrazionale e nulla perché non trae fondamento da alcuna disposizione di legge vigente; il ricorso è stato così accolto.

L'analisi del tribunale parte dall'inquadramento e dalla funzione assolta dal MePA nel nostro ordinamento giuridico; trattasi di uno strumento telematico che consente acquisti e negoziazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. È, quindi, un mercato digitale che consente l'incontro virtuale della domanda delle pubbliche amministrazioni e delle offerte degli operatori economici abilitati, con semplicità, celerità, economicità, efficacia e tracciabilità dell'intero processo di acquisizione, nell'ottica della semplificazione e superamento dei profili formali che caratterizzano le procedure di gara tradizionali.

L'iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione, difatti, non «surroga, né integra, il sistema di qualificazione professionale delle imprese, ma fornisce alle imprese la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilità, su una piattaforma digitale, alla quale, peraltro, è possibile accreditarsi attraverso un procedimento di abilitazione fondato su dati autocertificati dalla stessa impresa richiedente l'abilitazione» ( Tar Puglia, sentenza n. 530/2021).

In questa chiave interpretativa, il MePA è un sistema telematico che coniuga «le esigenze delle amministrazioni alle dinamiche del mercato, in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative di acquisto».

La mera iscrizione del concorrente alla piattaforma non può essere richiesta a comprova dell'idoneità professionale, perché trattasi di un requisito che ha un altro fine, ossia, permettere l'utilizzo dello strumento di e-procurement.

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