Amministratori

Il Tar è incompetente ma difende il «no» della Camera al vitalizio per il deputato condannato

Tempi difficili per i parlamentari che vogliano mantenere privilegi: lo sottolinea il Tar Lazio con l’ordinanza 23 marzo 2017 n. 1446 in tema di assegni vitalizi.

La vicenda
La questione riguarda l’ex deputato Luigi Sidoti cui è stato tolto (insieme ai colleghi Toni Negri, Previti e altri tre) l’assegno vitalizio (2.000 euro) per una condanna per specifici reati.
Nel 2015, l’ufficio di Presidenza della Camera ha deliberato la cessazione del vitalizio a favore dei componenti dell’assemblea che abbiano riportato, anche patteggiando, condanne definitive a pene superiori ai 2 anni per mafia, terrorismo, reati contro la Pa come peculato e concussione, o condanne con pene superiori a 2 anni per delitti sanzionati nel massimo a 6 anni. Sidoti, dopo la condanna, si è rivolto al Tar chiedendo il ripristino del vitalizio, ma i giudici romani si sono dichiarati incompetenti, sulla scia di precedenti orientamenti (Consiglio di Stato 3731/2015, per un consigliere regionale) che escludono un rapporto «di impiego» per gli ex parlamentari.

La decisione
La parte più rilevante dell’ordinanza del Tar Lazio è tuttavia un’altra: i giudici infatti, pur dichiarandosi incompetenti per materia, difendono l’operato della Camera. Si legge infatti nell’ordinanza che, in un’ottica di comparazione dell’interesse patrimoniale a tutela del quale agisce il ricorrente, rispetto all’interesse pubblico espresso dalla Camera con la motivata riduzione del vitalizio, prevale l’interesse generale espresso dall’assemblea. Vi è quindi un atteggiamento severo della magistratura, che recepisce la rigida posizione della Camera dei Deputati e riconosce particolare spessore ai reati contro la pubblica amministrazione compiuti dai Deputati.
Tuttavia occorre tener presente che gli Onorevoli perdono il vitalizio dal momento della condanna definitiva, ma possono riconquistare il diritto attraverso la “riabilitazione” (179 Codice penale), che puo’ sopravvenire dopo tre anni. A differenza dei comuni cittadini, inoltre, per gli ex Deputati vale la data della domanda di riabilitazione, mentre per tutti gli altri condannati la riabilitazione ha effetto dalla data del provvedimento del giudice.

L’ordinanza del Tar lazio n. 1446/2017

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