I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Abitazione principale solo per la quota di possesso

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

L'abitazione principale del soggetto passivo è quella in cui lo stesso ha fissato la sua dimora abituale e solo limitatamente alla quota di possesso. La Corte dei cassazione, con la sentenza n. 24462/2022, ha confermato il consolidato principio in base al quale, nella vigenza della vecchia Ici, l'abitazione principale del contribuente è quella di dimora abituale dello stesso, non potendosi estendere ad altre abitazioni, pur possedute in comproprietà. Il caso affrontato riguardava tre comproprietari che, per effetto di una successione ereditaria, avevano acquisito la proprietà di 3 unità immobiliari abitative, ciascuno per la quota di un terzo.

Il giudice regionale aveva ritenuto che, trattandosi di abitazioni contigue, acquisite per successione ereditaria dai medesimi che possiedono reciprocamente una quota di comproprietà degli immobili che costituiscono abitazione principale degli altri germani, pur se la residenza anagrafica di ogni soggetto era ubicata in un'abitazione differente, era corretto affermare che ogni immobile costituiva l'abitazione principale di uno dei tre comproprietari e dei suoi familiari, «apparendo formalistica la volontà di considerare ciascuno tenuto al pagamento sull'ICI per la quota di proprietà posseduta negli altri immobili che costituiscono abitazione principale degli altri comproprietari».

La Corte di cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha invece correttamente ribadito il principio in base al quale l'esenzione di legge poteva competere solo per l'unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente e del suo nucleo familiare, limitatamente alla quota di possesso. Non è invece possibile estendere l'esenzione anche alle altre unità immobiliari in relazione alle quali difetta il presupposto della residenza anagrafica ed effettiva.

La Corte, nella sentenza, dà rilevanza al concetto di residenza "effettiva", poiché va rammentato che in regime di Ici l'abitazione principale era quella di dimora abituale del contribuente e del suo nucleo familiare, costituendo la residenza anagrafica solo una mera presunzione (articolo 8 del Dlgs 504/1992).

Situazione ben diversa nell'Imu laddove, l'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, fino al 2019 e l‘articolo 1, comma 741, della legge 160/2019, dal 2020, evidenziano la necessità che l'unità immobiliare sia destinata contemporaneamente a residenza anagrafica e dimora abituale tanto del contribuente quanto del suo nucleo familiare. In difetto del requisito della residenza anagrafica, pur in presenza della dimora abituale, l'esenzione non spetta. Così come non spetta nel caso in cui il coniuge, non legalmente separato, risieda anagraficamente in altro immobile (dovendosi optare nella fattispecie per quale delle due abitazioni sia l'abitazione principale del nucleo familiare, indipendentemente dal comune di ubicazione degli immobili, ai sensi dell'art. 5-decies del Dl 146/2021). Per il periodo antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione invece l'opzione era possibile solo se gli immobili sono ubicati nello stesso comune, con preclusione dell'agevolazione se le abitazioni dei coniugi sono situate in comuni diversi. Ciò almeno secondo l'interpretazione prevalente della Corte di cassazione, almeno in attesa della decisione della Corte Costituzionale sul punto.

(*) Vice presidente Anutel

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Frascati (Roma), 28/09/2022: tributi locali: gli adempimenti e le norme in vigore per l'anno 2023 (9,00-14,00)

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Asti, 6/10/2022: novità normative in vista del bilancio 2023/2025 (9,00-14,00)

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