Fisco e contabilità

Trasformazione di consorzi in Spa, decide l'assemblea a maggioranza ma se cambia l'oggetto sociale spetta al consiglio comunale

In caso di un cambiamento significativo dell'attività, trasferimento della sede all'estero o revoca dello stato di liquidazione

di Corrado Mancini

Il provvedimento di trasformazione di un consorzio fra Comuni in società di capitali, prevista dall'articolo 115, comma 7-bis, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, è adottato dall'assemblea consortile che, in questo caso, delibera a maggioranza dei componenti ma l'eventuale successiva modifica della società risultante dalla trasformazione (modifica delle clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività, trasferimento della sede sociale all'estero, trasformazione della società, revoca dello stato di liquidazione) sono di competenza del consiglio comunale (articolo 7, comma 7, del Tusp). Lo si desume dalla deliberazione della Sezione Regionale per il Veneto n. 121/2022.

I magistrati contabili dichiarano inammissibili i due quesiti posti dal Comune: il primo se ai fini della delibera dell'assemblea consortile prevista dal comma 7-bis del Tuel, il sindaco, prima dell'assemblea di trasformazione del consorzio, debba essere autorizzato del consiglio comunale a esprimere il proprio voto, e il secondo, riguardante in generale la gestione delle società partecipate, se il rappresentante del Comune, che partecipa all'assemblea ordinaria o straordinaria della società, sia legittimato ad assumere decisioni strategiche che incidono sulla consistenza patrimoniale della società in assenza di preventiva istruttoria da parte dell'ente socio che rappresenta, e senza specifica autorizzazione del consiglio comunale o della giunta.

Pur essendo stati dichiarati inammissibili i due quesiti, dalle motivazioni addotte dalla Sezione veneta, si possono trarre interessanti considerazioni.

Innanzitutto per la Corte non emergono dubbi in ordine alla corretta interpretazione della disposizione del comma 7 bis che consente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 115 in relazione alle trasformazioni da aziende speciali a società per azioni, ai consorzi, disponendo che esse«si applicano anche alla trasformazione dei consorzi» aggiungendo che, si intende «sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile» e che le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. Si tratta, con ogni evidenza, di una norma speciale che può essere applicata solo alla fattispecie individuata dal legislatore e rappresentata, appunto, dalla trasformazione dei consorzi in società per azioni.

Con riferimento al secondo quesito, i magistrati evidenziano come lo stesso esuli dalla nozione di contabilità pubblica, evidenziando come esso investa evidenti aspetti di carattere strettamente gestionale che rientrano nell'autonomia dell'ente. Infatti, laddove l'articolo 9 del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società partecipate), in merito alla gestione delle partecipazioni pubbliche, stabilisce che «i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato», non dispone in alcun modo con riguardo alle modalità di formazione della volontà del socio, che ben potranno distinguersi a seconda del tipo di decisione, delle connesse esigenze istruttorie e valutative, della conseguente espressione del voto in assemblea ordinaria oppure straordinaria. A ciò l'ente potrà provvedere con l'adozione di regolamenti interni che definiscano le più appropriate ripartizioni delle competenze tra i diversi livelli e organi di governo, tenendo presente le previsioni dell'articolo 7, comma 7, del Tusp in ordine alle competenze del consiglio comunale sulle principali vicende societarie modificative (modifica delle clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; trasformazione della società; trasferimento della sede sociale all'estero, revoca dello stato di liquidazione).

Dalle indicazioni fornita dalla Corte si può giungere alla conclusione che il provvedimento di trasformazione di un consorzio in società per azioni è adottato dall'assemblea consortile che, in questo caso, delibera a maggioranza dei componenti i quali si dovranno conformare, nell'espressione del voto, a quanto disposto dai regolamenti interni riguardanti la definizione di appropriate ripartizioni di competenze tra i diversi livelli e organi di governo. Ma, se lo scopo della trasformazione è quello di esercitare un servizio o una attività diversa da quella precedentemente esercita dal consorzio che comporti significative modifiche, come ad esempio nell'oggetto sociale, la stessa risulta di competenza del consiglio comunale.

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