Fisco e contabilità

Verifiche su spese di funzionamento delle proprie controllate, non basta esercitare il controllo analogo

Lo ha evidenziato la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio

di Corrado Mancini

Esercitare il controllo analogo, verificare il contenimento della spesa di personale non rende l'ente adempiente nei confronti degli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, del Dlgs 175/2016. Lo evidenzia la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con la deliberazione n. 89/2022.

Nello specifico, a seguito della verifica circa l'adozione dei provvedimenti di regolamentazione dei costi di funzionamento e del personale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Tusp, il Comune aveva trasmesso alla Corte dei conti copie dei verbali delle riunioni effettuate nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo. A tale proposito la Corte osserva come le verifiche nell'esercizio del controllo analogo non siano idonee a ritenere il comportamento dell'ente in linea con la previsione dell'articolo 19, comma 5, del Tusp. L'esercizio delle funzioni del controllo analogo, difatti, sono cosa ben diversa dall'adozione di puntuali provvedimenti con cui le amministrazioni fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle proprie società controllate, comprese quelle per il personale, così come espressamente previsto dalla disposizione normativa richiamata.

In merito alla formulazione degli obiettivi ai sensi del citato articolo 19, comma 5 è utile ricordare, come osservato dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 10/2022 (Nt+ Enti locali & edilizia del 1° marzo), che la norma di riferimento richiede l'individuazione di obiettivi specifici i quali, per ogni società, tengano conto del settore in cui ciascun soggetto opera. A questo si aggiunge la considerazione che un intervento finalizzato a un'effettiva razionalizzazione dei costi operativi non può prescindere dall'analisi delle caratteristiche organizzative della società e della relativa struttura dei costi anche attraverso la valutazione comparativa con operatori dello stesso settore. Ne consegue che, seppure per determinate voci di costo sembra possibile individuare obiettivi comuni ai diversi organismi partecipati, è necessario che l'ente o gli enti che ne esercitano il controllo individuino obiettivi specifici per ogni società in considerazione della specificità del settore nel quale la stessa opera, non essendo sufficiente la sola individuazione di obiettivi comuni a tutti o a più soggetti partecipati come ad esempio indici parametrici legati alle spese di funzionamento, al costo complessivo del personale e alla somma delle altre spese di funzionamento (diverse dal personale). Nell'assegnazione degli obiettivi non si può prescindere dall'analisi delle specificità organizzative della società e della relativa struttura dei costi con la conseguenza che la determinazione degli stessi deve necessariamente essere correlata alla effettiva attività esercitata dalla società, alle sue dimensioni e allo stato di attuazione dei servizi erogati con riferimento anche all'efficienza, efficacia ed economicità del suo operare.

Sull'argomento il questionario della Corte dei conti al bilancio previsione 2022/24, di prossima compilazione da parte dell'organo di revisione, riporta una domanda specifica tesa, appunto, a conoscere se l'ente abbia fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 175/2016, la risposta negativa deve essere adeguatamente motivata.

In questo senso l'organo di revisione deve porre particolare attenzione nella formulazione della risposta in considerazione di quanto sopra esposto e cioè che l'obbligo non può essere considerato assolto con l'esercizio delle funzioni del controllo analogo o altra tipologia di controllo e neppure quando l'ente formula obiettivi generici comuni a tutti i soggetti partecipati o a più soggetti partecipati o indici parametrici legati alle spese di funzionamento, al costo complessivo del personale, alla somma delle altre spese di funzionamento senza un'analisi delle specificità organizzative della società e della relativa struttura dei costi.

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