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Partecipate, se non c'è il controllo la mancata razionalizzazione va motivata

Corte conti Toscana: relazioni tecniche necessarie anche dopo i modelli Mef

di Stefano Pozzoli

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Toscana, nella sua approfondita deliberazione n. 68/2022/VSG, riferita al piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Lucca, affronta una serie di punti di interesse generale.

Anzitutto, la Sezione si sofferma sui parametri individuati dal Tusp per attivare il Piano stesso (articolo 20, comma 2), ricordando che «le Sezioni riunite in sede di controllo … hanno precisato come "la ricorrenza di uno di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione"».

Inoltre, sottolinea che, nonostante i modelli Mef, resta necessaria una relazione tecnica: «la relazione tecnica dovrebbe contenere ogni dato e/o elemento di dettaglio necessario all'esercizio del controllo esterno affidato alla magistratura contabile sulle scelte di mantenimento della partecipazione o sulle misure di razionalizzazione impiegate, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'attività svolta e le finalità istituzionali, le modalità di esercizio del controllo societario, l'analisi dei principali fattori di costo, la convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante il ricorso allo strumento societario…».

La Corte conferma che, nel caso di controllo in house, il fatto di prevedere un comitato di controllo analogo non sia in contrasto con il divieto di istituire organi societari ulteriori (articolo 11, comma 9, lettera d), così come prevede, del resto, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 ottobre 2021 n. 7093) e quella comunitaria (Corte di giustizia, sentenza 10 settembre 2009 C-573/07 Sea).

Altro tema di interesse che viene toccato è quello del controllo. In merito la Corte dei conti Toscana si sofferma su due questioni. La prima è quella della ammissibilità della assenza di controllo pubblico nel caso di una maggioranza pubblica, per altro di un solo socio. Nel caso di specie, «il Collegio procedendo all'esame della fattispecie concreta, constata che la partecipazione pubblica ... è pari al 52 per cento del capitale sociale; tale quota dovrebbe consentire di esercitare al socio pubblico un controllo di diritto. Ciò posto, questa Corte prende atto delle precisazioni rese in ordine alla qualificazione di … S.p.A. come società "non a controllo pubblico"». Però, secondo la Corte, «l'esclusione di un controllo pubblico, pur in presenza di una partecipazione pubblica "solitaria" superiore al 50,1 per cento del capitale sociale, richiederebbe una dettagliata motivazione in ordine alla stretta necessità di mantenere la partecipazione, attesa l'impossibilità dichiarata di incidere effettivamente sulle decisioni societarie. Il Collegio richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità che il Comune … esterni in modo analitico, nella prossima rilevazione annuale, le ragioni delle valutazioni effettuate».

La seconda è l'ammissibilità di una partecipazione di minoranza. Il problema, in caso di mancato controllo, consiste nella verifica della indispensabilità della partecipazione per il conseguimento dei propri fini: «il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità che, nelle prossime rilevazioni annuali, il Comune … precisi, in modo più analitico, le ragioni per le quali si configura come strettamente necessario il mantenimento della partecipazione de qua». «Tale esercizio valutativo - ritiene questa Sezione - appare ancora più necessario in presenza di una società come quella in esame in cui il mantenimento di una partecipazione risulta di minoranza e soggetta al controllo di diritto di un soggetto privato». Se pur le partecipazioni di minoranza siano ammissibili, anche quando operino in servizi di interesse economico generale, è dunque necessario ben motivare le ragioni del loro mantenimento.

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