Amministratori

La struttura sanitaria può ospitare i degenti nella misura massima dei posti letto autorizzati

di Ulderico Izzo

Il Tribunale Amministrativo del capoluogo calabrese, Catanzaro, Sezione II, con la sentenza n.1659/2018, ha ritenuto legittima la revoca, disposta dalla struttura commissariale per il rientro dal disavanzo, nei confronti di una struttura sanitaria, accreditata col Ssr, all’esito di una verifica da parte dei Nas e dopo aver sollecitato, senza esito, l’esercizio del potere di vigilanza dell’Azienda sanitaria reggina, la quale avrebbe quindi dovuto valutare le risultanze dei verbali dei Carabinieri, eventualmente effettuando un ulteriore controllo, e proporre un provvedimento alla medesima Regione.

Il fatto
La controversia risolta dal Tar Calabria con la sentenza in rassegna, nasce dall’impugnazione, da parte di una struttura sanitaria, di un provvedimento amministrativo del Commissario ad acta per il rientro del deficit sanitario, con cui revoca l’autorizzazione sanitaria per aver in cura un numero maggiore di degenti rispetto ai posti letto autorizzati.
Il giudice amministrativo ritiene legittimo l’operato della struttura commissariale, la quale ha agito a seguito dell’inerzia della competente Azienda Sanitaria Locale, che era, ed è, titolare del potere di vigilanza.

La decisione
La sentenza in rassegna è pienamente condivisibile, in quanto si basa sulla corretta interpretazione della legislazione regionale di riferimento.
Il Collegio giudicante ha evidenziato che in base alla disciplina contenuta nella Lr 24/2018 la Regione, e, per essa, il Commissario ad acta, è munita del potere decisorio per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni sanitarie, mentre le Aziende Sanitarie, territorialmente competenti, esercitano il potere di vigilanza e deliberano la proposta di adozione del provvedimento restrittivo.
La potestà delle A.s.l., in particolare, risulta strumentale e funzionalmente subordinata al potere decisorio della Regione-Commissario ad acta.
Nel caso di specie, a fronte delle verifiche eseguite presso la struttura dal Nas dei Carabinieri, la Regione ha sollecitato l’esercizio del potere di vigilanza dell’Azienda sanitaria, la quale avrebbe quindi dovuto valutare le risultanze della verifica contenute nei verbali redatti dai verificatori, eventualmente effettuando un ulteriore controllo, e proporre un provvedimento alla medesima Regione.
La rilevata strumentalità della potestà dell’Asl, rispetto al potere decisorio della Regione, ha legittimato l’organo commissariale a valutare gli esiti ispettivi del Nas dei Carabinieri, determinandosi in conformità al citato potere decisorio di cui è munito e prescindendo dall’apporto dell’inerte Azienda sanitaria.

Conclusioni
Il diritto alla salute è tutelato dalla Carta Costituzionale e questa non tollera comportamenti inerti da parte di chi deve vigilare in ambito sanitario; giusto l’intervento sovraordinato del Commissario ad acta.

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