I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Le principali novità finanziarie e tributarie per gli enti locali dalla conversione del Milleproroghe

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La conversione in legge del decreto "milleproroghe" (Dl 228/2021), avvenuta con l'approvazione della legge 15/2022, ha apportato alcune significative novità riguardanti la gestione finanziaria e tributaria degli enti locali. Di seguito ne saranno esposte alcune.

Termine Tari
In primo luogo, va segnalata la fissazione, a regime, del termine per approvare le tariffe e i regolamenti della tassa sui rifiuti e della tariffa corrispettiva al 30 aprile di ogni anno (articolo 3, comma 5-quinquies). In questo modo, a partire dal 2022, viene definitivamente "sganciato" il termine di approvazione delle tariffe Tari/Taric da quello di approvazione del bilancio, a cui è ordinariamente collegata la scadenza per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei relativi regolamenti (comma 169, legge 296/2006 e articolo 53, comma 16, legge 388/2000). Ciò avviene infatti in deroga alla previsione del comma 683 della legge 147/2013, in base al quale le tariffe della Tari devono essere approvate entro il termine di scadenza del bilancio di previsione. Si dovrebbe così risolvere l'annosa questione relativa alla possibilità di deliberare il bilancio pur in assenza delle tariffe Tari, prassi seguita in passato da molti enti ma non da tutti pienamente condivisa. Si osserva, in ogni caso, che sarebbe stato opportuno derogare altresì alle previsioni dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, relativo ai termini dei regolamenti tributari e a quelle dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000, ove si prevedono, tra gli allegati obbligatori al bilancio, le delibere di aliquote e tariffe dei tributi.

Lo spostamento di questo termine si trascina anche quello di validazione dei Pef da parte degli enti territorialmente competenti (Etc), pur rilevando che rimane invariato quello del 31 marzo 2022 per la determinazione da parte dell'Etc della collocazione della gestione del servizio rifiuti nell'ambito dello schema della matrice regolatoria riferita agli obblighi di qualità del servizio (articolo 3 delibera Arera 15/2022). Termine che sarebbe opportuno allineare a quello del Pef, considerando altresì che i costi della qualità sono inseriti nelle voci del Pef 2022/2025 di cui al Mtr-2 – delibera Arera 363/2021-(voce CQ).

La proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione
La previsione della proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022, contenuta nel comma 5-sexiesdecies del medesimo articolo 3 del Dl 228/2021, ha subito fatto sorgere il problema del suo rapporto con il nuovo termine della Tari, fissato al 30 aprile.

In altre parole, è sorto il dubbio se anche i regolamenti e le tariffe Tari possano beneficiare, per il 2022, dello spostamento a maggio, invece che essere deliberate entro aprile. La questione è tutt'altro che pacifica, vista, da un lato, la specialità del termine del comma 5-quinquies e, dall'altro, la previsione del comma 169 della legge 296/2006 che allinea il termine delle tariffe/aliquote tributarie a quello del bilancio di previsione, previsione, come accennato, non derogata dal comma 5-quinquies. È conseguentemente differito il termine per l'esercizio provvisorio al 31 maggio (comma 5-septiesdecies).

L'accollo statale del debito locale
Altresì interessante è la norma che modifica le disposizioni relative alla ristrutturazione con accollo allo Stato del debito locale, contenute nel comma 557 della legge 160/2019 e nell'articolo 39 del Dl 162/2019, non ancora avviata (comma 5-duodevicies). Si tratta dell'operazione di accollo da parte dello Stato di una parte dei mutui degli enti locali, aventi le caratteristiche previste dalla norma, che dovrebbe consentire la riduzione degli oneri a carico degli enti. Infatti, all'esito di questa operazione, gli enti si troveranno a dover versare allo Stato una quota del proprio onere originario, proporzionalmente ridotta in base alle condizioni dell'accollo, oltre che della durata della rinegoziazione e gli oneri per eventuali penali per estinzione anticipata. Questa operazione è ancora in attesa del decreto ministeriale attuativo.

Le novità del Dl 228/2021 permettono a tutti gli enti locali e non solo a quelli con popolazione non superiore a 5mila abitanti, di non tenere conto dell'obbligo della verifica della riduzione del valore finanziario delle passività, altrimenti sempre necessaria per le operazioni di rinegoziazione del debito ai sensi dell'articolo 41 della legge 448/2001.

La novella, introdotta dalla legge di conversione del Dl 228/2021, permette altresì ai Comuni che parteciperanno all'operazione non solo di beneficiare dei minori oneri connessi alla riduzione delle rate originarie dei mutui trasferiti (risparmi a suo tempo quantificati in circa la metà degli oneri per interessi, stime purtroppo oggi da rivedere al ribasso, per effetto dell'aumento dei tassi di interesse di mercato e delle operazioni di rinegoziazione dei mutui avvenute nel 2020, che hanno ridotto l'originario livello medio dei tassi degli enti locali del 4,5 per cento), ma anche di essere partecipi di una quota del risparmio in conto interessi che lo Stato conseguirà, in seguito all'operazione di rinegoziazione sui titoli del proprio debito alla data del 31 dicembre 2022. Questi risparmi, che saranno oggetto di apposita quantificazione sulla base anche del previsto andamento dei tassi sui titoli di Stato, confluiranno in un fondo che sarà ripartito tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi.

Svincolo avanzi nel rendiconto 2021 e utilizzo dei risparmi delle rinegoziazioni
In materia di bilancio, vanno segnalate altre due norme. La prima è quella che estende al rendiconto 2021 la disposizione dell'articolo 109 del Dl18/2020, la quale prevede che gli enti locali, in sede di approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate sono utilizzate per attenuare gli effetti economici negativi dovuti dall'emergenza Covid 19 (comma 5-sexies). La seconda, è contenuta nel comma 5-octies e permette ai Comuni di beneficiare, fino al 2024 (e non più solo fino al 2023), della possibilità di utilizzare senza vincolo di destinazione i risparmi conseguiti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui o dal riacquisto di prestiti obbligazionari emessi. Risparmi, che almeno per la quota capitale, in via ordinaria, dovrebbero essere destinati a spese di investimento. Fino al 2024 (quindi per l'intero periodo triennale del bilancio) sarà possibile utilizzarli anche a copertura delle spese correnti.

Contributi per messa in sicurezza
Il comma 5-novies sposta altresì al 10 marzo il termine per la presentazione delle istanze per l'assegnazione dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l'anno 2022 (commi 140 e 141 della legge 145/2018). Termine originariamente scadente il 15 febbraio 2022, già differito al 28 febbraio per difficoltà tecniche, con comunicato del ministero dell'Interno.

Proroga per l'adeguamento del capitale sociale per i soggetti interessati alla gestione delle entrate locali
Infine, in materia di riscossione, si segnala la norma che proroga al 30 giugno 2024 il termine per l'adeguamento del capitale sociale da parte dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997 e di quelli che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Infatti, il comma 805 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha istituito una sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati a svolgere attività di accertamento e riscossione delle entrate di Comuni e delle province (articolo 53 Dlgs 446/1997), nella quale sono tenuti a iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività propedeutiche anzidette.

Per l'iscrizione nella Sezione separata, i cui requisiti sono ancora in corso di definizione, è comunque previsto un livello di capitale sociale minimo, interamente versato in denaro o garantito con polizza assicurativa o fideiussione bancaria. La legge 160/2019 aveva previsto la variazione del livello minimo di capitale richiesto anche alle società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997. L'adeguamento ai nuovi minimi potrà avvenire ora entro il 30 giugno 2024.

Si ricorda che, secondo il Mef (Rm 4/df/2021), per poter partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi strumentali all'accertamento, i soggetti interessati devono essere provvisoriamente iscritti nell'albo previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997 (e quindi avere tutti i requisiti necessari per l'iscrizione), in attesa del successivo passaggio alla sezione separata, una volta istituita.

(*) Vice presidente Anutel

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ATTIVITA' FORMATIVA ANUTEL "IN PRE SENZA "

Riprende l'attività formativa ANUTEL "in presenza"

- 18/3/2022 – Sale (Al): le novità normative in materia di finanza locale (9,00-13,30)

MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI
9-10-11-12 maggio 2022: Bibione – San Michele al Tagliamento (Ve)

VIDEOCORSI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 8-9/3/2022: corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione già in possesso di qualifica e nominati ai sensi dell'articolo 1 comma 793 legge 160/2019 (15,00-17,00)

- 10/3/2022: aggiornamento sulla disciplina del canone unico patrimoniale (comma 816 legge 160/2019) e canone mercatale (comma 837 legge 160/2019) - I parte –(15,00-17,00)

- 11/3/2022: aggiornamento sulla disciplina del canone unico patrimoniale (comma 816 legge 160/2019) e canone mercatale (comma 837 legge 160/2019) - II parte –(15,00-17,00)

- 16/3/2022: IMU: le esenzioni – II modulo (15,00-17,00)

- 23/3/2022: IMU: le esenzioni per gli enti non commerciali - I parte (15,00-17,00)

- 24/3/2022: IMU ed aree edificabili: lo strumento urbanistico, comparti edificabili, particolarità ed interventi sul patrimonio esistente (10,00-12,00)

CORSO DI FORMAZIONE PER ACCERTATORI TRIBUTARI
- dal 29/3/2022 al 7/4/2022 (n. 4 moduli)

- 30/3/2022: IMU: le esenzioni per gli enti non commerciali - II parte (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI

- 14/3/2022: gli appalti del pnrr: il quadro normativo relativo alle procedure utilizzabili per i contratti del pnrr e le nuove indicazioni/disposizioni (15,00-17,00)

- 21/3/2022: gli appalti del pnrr: i sub-procedimenti, nella procedura di aggiudicazione, di competenza del rup (15,00-17,00)

- 28/3/2022: gli appalti del pnrr: le opzioni di prosecuzione e le modifiche del contratto in corso di esecuzione (15,00-17,00)

- 1/4/2022: corso sulla prevenzione della corruzione nella p.a. in particolare per le attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali – I^ parte –(9,30-11,30)

- 8/4/2022: corso sulla prevenzione della corruzione nella p.a. in particolare per le attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali – II^ parte –(9,30-11,30)

- 29/4/2022: il piano triennale di prevenzione e corruzione e della trasparenza, in particolare nella parte riguardante l'attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (9,30-11,30)

MASTER BREVE IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI
- Dal 17/03/2022 al 6/4/2022 n. 7 giornate (17/3 h. 14,00-17,00 -18/3 h 10,00-13,00 – 22/3 h. 10,00-13,00 – 23/3 h. 14,00-17,00 - 25/3 h 14,00-17,00 – 30/3 h 14,00-17,00 – 5/4 h 14,00-17,00 – 6/4 h 14,00-17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 2/05/2022 al 30/05/2022 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (2/05-6/05-9/05-13/05-16/05-20/05-23/05-27/05-30/05)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL:

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx