Personale

Sanatoria sul personale solo a chi invierà alla Bdap il rendiconto 2021 prima della conversione del Dl Aiuti

Alle stesse condizioni un secondo beneficio vale per gli incentivi tributari

di Patrizia Ruffini

Attenzione, è a tempo la sanatoria per gli enti in ritardo nell'approvazione del rendiconto 2021, il cui termine è scaduto il 30 aprile. Tale beneficio, che presuppone l'invio del rendiconto alla Bdap, vale solo per gli enti che effettueranno l'approvazione e l'invio alla banca dati del rendiconto 2021 entro il giorno di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti (Dl 50/2022). Dopo l'approvazione da parte della Camera, avvenuta il 7 luglio, il disegno di legge di conversione del Dl 50/2022 deve ottenere il via libera del Senato entro questa settimana, dal momento che il temine per la conversione scade il 16 luglio.

Nello specifico, l'articolo 40, comma 5-bis, del Dl 50/2022, introdotto in prima lettura, prevede che, per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 50/2022, hanno approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021 - anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022 - non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl n. 113 del 2016. Tale norma dispone, in caso di mancato rispetto delle scadenze previste per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla Bdap (compresi quelli aggregati per voce del piano dei conti integrato), il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione.

Un secondo beneficio concesso dalla sanatoria in arrivo con il decreto Aiuti è riconducibile agli incentivi tributari. In particolare, agli enti che hanno approvato e inviato a Bdap il rendiconto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 50/2022 è consentito di dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate. In dettaglio, il richiamato comma 1091 prevede, per i Comuni che approvano i bilanci e i rendiconti nei termini stabiliti dal Tuel, la possibilità di destinare una quota del maggior gettito tributario accertato e riscosso al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

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