Urbanistica

Fonti rinnovabili, l'unico limite alla liberalizzazione degli impianti è la tutela paesaggistica

Lo prevede il Dl energia che sta per entrare nel vivo della discussione parlamentare

di Massimo Frontera

Sta per entrare nel vivo l'esame parlamentare sul decreto legge energia (n.17/2022). Il prossimo mercoledì 30 marzo riprende infatti la discussione presso le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, avendo chiaro il quadro delle proposte emendative - circa 1.500 - presentate dalle forze politiche. L'obiettivo è portare il testo in Aula per il 4 aprile. Si tratta di un provvedimento complesso - oltre che strategico, visto che riguarda l'energia - da convertire entro il 30 aprile, e che contiene tante cose, inclusa la forte semplificazione sull'installazione degli impianti energetici di tipo termico, fotovoltaico e solare, prevista all'articolo 9. Di fatto una liberalizzazione quasi totale, sia sulla modalità di installazione, sia sulla tipologia di manufatto, che spiana la strada a una capillare diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su edifici residenziali e immobili per l'impresa e la produzione.

Riscrivendo il comma 5 dell'articolo 7-bis, del Dlgs 3 marzo 2011, n.28, si introduce la semplificazione secondo la quale l'intera attività di installazione dei vari tipi di impianti viene ricondotta alla manutenzione ordinaria, con semplice comunicazione. La seconda novità di rilievo sta nella liberalizzazione della «modalità» dell'installazione, che - se il testo non sarà modificato in corso di conversione - consente il montaggio, senza previo assenso amministrativo, anche di impianti non integrati o non allineati alle falde del tetto, e, in teoria, anche eccedenti la superficie del tetto stesso. La terza novità sta nella possibilità di montare liberamente l'impianto - con tutte le opere funzionali alla connessione alla rete - non solo sugli edifici (come definiti dal regolamento edilizio tipo nazionale) ma anche su «strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici». I pannelli potranno dunque essere installati anche su autorimesse, tettoie, pergole e altre pertinenze. Non viene neanche previsto un limite né alla potenza massima né alla superficie utilizzata.

I limiti della liberalizzazione
Dunque, nessun permesso, autorizzazione o altri atti amministrativi di assenso sono più necessari per procedere all'installazione. Con due eccezioni. La prima deriva dal richiamo dell'articolo 53 del Testo unico accise (Dlgs 504/1995) che richiede una licenza di esercizio per gli impianti fotovoltaici di oltre 200 kW di potenza. L'articolo 10 del Dl Energia, dedicato alla semplificazione del cosiddetto agrivoltaico, prevede l'utilizzo del modello unico per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW. Le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico sono demandate a un decreto Mite entro il 30 aprile (60 giorni dall'emanazione del Dl Energia e scadenza per la conversione in legge del provvedimento). La seconda eccezione riguarda le aree e gli immobili e aree soggetti a vincoli paesaggistici in quanto di notevole interesse pubblico - ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei beni culturali - nonché immobili e aree di interesse culturale e di notevole interesse pubblico ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e 157 del Codice. Nel caso dei beni individuati dall'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) si tratta di: ville, giardini e parchi non riconosciuti di interesse culturale che si distinguono per la loro non comune bellezza (leggera b) ; complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (lettera c).

Il coordinamento con l'autorizzazione paesaggistica
Il decreto legge non fa cenno ad alcuni casi di impianti solari (termici e fotovoltaici) regolati dal Dpr 31/2017 relativamente all'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica o alla previsione di autorizzazione paesaggistica semplificata. Per gli impianti solari (termici e fotovoltaici) integrati con il tetto oppure invisibili da terra il Dpr prevede l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica sempre, tranne per gli immobili tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del codice dei beni culturali, per i quali prevede invece l'autorizzazione paesaggistica semplificata. Autorizzazione semplificata anche per gli impianti non integrati e visibili da terra su immobili non tutelati. Come vanno lette le novità del Dl energia alla luce di queste due ultime prescrizioni? Secondo l'Ance, dopo le novità del Dl energia «l'installazione degli impianti solari dovrebbe ritenersi sempre esclusa dall'autorizzazione paesaggistica, così superando quanto previsto dal Dpr 31/2017» mentre sui beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), si segue il Dpr. Tuttavia, l'associazione dei costruttori ritiene che serva un miglior coordinamento con il Dpr.

Il coordinamento con il superbonus
Nel caso invece di un eventuale conflitto con le norme che regolano il superbonus, l'Ance ritiene che debbano prevalere queste ultime, «perché si tratta di una normativa speciale, in quanto tale prevalente in caso di contrasto con quella più generale». Il caso concreto riguarda la comunicazione con Cilas per tutti gli interventi coperti dallo sgravio, sia trainanti che trainati, anche se si tratta di interventi di edilizia libera.

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