I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica

di Esper Tedeschi

Decoro urbano – Regolamento edilizio – Sanzione – Obbligo di ricondurre l'immobile a condizioni ottimali
Deve considerarsi in contrasto con l'art. 23 Cost. una norma regolamentare comunale che preveda un'obbligazione in capo ai proprietari, al fine di costringerli a ricondurre il bene a situazioni esteticamente accettabili, “qualora fossero comunque verificate gravi carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l'igiene”. Diversa sarebbe stata la soluzione ove si fosse trattato di idoneità igienica o di sicurezza socio-ambientale e cioè di agibilità, posto che ricorrendo tali situazioni le disposizioni del Regolamento edilizio comunale avrebbero potuto essere ricollegate ad altre disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza pubblica, di talché l'amministrazione avrebbe potuto agire in tali modi per ottenere il risultato ritenuto necessario.
Tar Liguria, Genova, sez. II, 30 novembre 2021, n. 1020

Certificato di agibilità – Permesso di costruire – Funzioni – Conseguenze della patologia degli atti – Rilevanza urbanistico-edilizia
Se “la conformità dei manufatti alle norme urbanistico edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 e 35, comma 20, L. n. 47/1985, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata” (Cons. di St., sez. VI, 15/03/2021, n. 2216) non può negarsi che “il certificato di agibilità degli immobili non presenta alcun rilievo sotto il profilo urbanistico-edilizio, assolvendo lo stesso esclusivamente alla funzione di controllo sanitario-urbanistico rispetto alla concessione edilizia a monte rilasciata e con opere concluse” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 21/01/2021, n. 188). Invero, esso ha la funzione di attestare il conseguimento degli standard minimi e generali di qualità degli edifici, attenendo “unicamente agli aspetti della conformità dell'opera ai profili tecnici e igienico-sanitari e non avendo riguardo ai profili più strettamente urbanistici” (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 31/07/2020, n. 217). Di conseguenza, il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 22/09/2020, n. 3964), dando quindi “vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili … con la conseguenza che i diversi piani possano convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell'edificio ad entrambe le tipologie normative sia in quella patologica di una loro divergenza” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 23/07/2020, n. 963).
Tar Campania, sede di Napoli, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 7730

Interesse a ricorrere – Sospensione dei lavori – Termine di notificazione – Inammissibilità del ricorso
Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all'Autorità comunale dall'art. 27, co. 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha natura cautelare, in quanto è teso ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico, discendendo pertanto, dalla natura interinale e provvisoria del relativo provvedimento – volta ad evitare che il destinatario possa essere esposto sine die all'incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi – che, allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua notificazione, l'ordine in questione perde ogni efficacia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria entro tale termine di efficacia della sospensione dei lavori (ex plurimis: T.A.R. Campania, Napoli, 10 dicembre 2007, n. 15871; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2758; TAR Lazio, Sez. II bis, 19 aprile 2018 n. 4341; 9 febbraio 2018 n. 1600; 24 gennaio 2018 n. 895; 22 gennaio 2019 n. 849). Di talché deve ritenersi inammissibile un ricorso proposto – sebbene nel termine dei 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento (art. 29 c.p.a.) – una volta decorso il termine di 45 giorni dall'adozione dell'atto di sospensione dei lavori, in quanto rivolto avverso un provvedimento non più efficace e, come tale, non idoneo a determinare, alla data di notificazione del ricorso, alcuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica di cui parte ricorrente è titolare.
Tar Lazio, sede di Roma, sez. II-bis, 3 dicembre 2021, n. 12482

Processo amministrativo – Legittimazione attiva – interesse a ricorrere – impugnazione – Titolo edilizio – Vicinitas
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. In particolare l'interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega necessariamente all'utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall'effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, a fronte di un intervento edilizio contra legem, è rinvenuto in giurisprudenza, non senza una serie di varianti, nel possibile deprezzamento dell'immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell'ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata.
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22

Parere Soprintendenza – Mezzi pubblicitari – Discrezionalità – Beni storico-artistici
È legittimo il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza del MiBAC all'installazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 42/2004, di mezzi pubblicitari sui beni culturali, quando sia rilevato che l'impatto percettivo risulta eccessivamente interferente con i caratteri storici ed architettonici del contesto di riferimento. A ciò si aggiunga che le valutazioni espresse dalle Autorità preposte alla tutela dei vincoli storici e paesaggistici costituiscono manifestazione di ampia discrezionalità di queste ultime, per cui possono essere censurate davanti al giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di palese illogicità.
Tar Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 2796

Titolo edilizio – Convezione edilizia e urbanistica – Asservimento – Obblighi per il privato – Imprescrittibilità
L'atto con il quale un proprietario-costruttore si sia impegnato nei confronti del Comune, ai fini del rilascio della concessione edilizia, a conferire una particolare destinazione a determinate superfici non costituisce un contratto di diritto privato, non è riconducibile alla figura del contratto a favore di terzi, di cui all'articolo 1411 cod. civ., né ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica. Del resto «l'atto d'obbligo, seppure riconducibile al modulo negoziale, non si esaurisce nello stesso, in quanto “accessivo” rispetto al titolo edilizio che lo ingloba» (Consiglio di Stato, II, 19 gennaio 2021, n. 579). Quindi la mancata attuazione degli impegni assunti attraverso l'atto di asservimento rende legittimo – e altresì necessario – l'intervento sanzionatorio comunale, attraverso il quale deve essere ripristinata – o posta in essere per la prima volta – la condizione, la cui realizzazione era stata assunta dalla parte istante, cui era subordinato il rilascio del titolo edilizio o la sua formazione in seguito al decorso del tempo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 novembre 2021, n. 2603). Peraltro, la giurisprudenza ha osservato che “gli obblighi di facere (realizzare le opere di urbanizzazione) e di dare (…) sono assunti, infatti, a fronte dell'esercizio dell'attività di pianificazione da parte del comune e dei vantaggi astrattamente ritraibili dagli investitori dall'esercizio di questa potestà” (Consiglio di Stato, IV, 16 luglio 2021, n. 5358) e deve essere garantita la loro permanenza e attuazione nel corso del tempo, con la conseguenza che un inadempimento del privato determina uno squilibrio nell'assetto del territorio cui deve essere posto rimedio o dando attuazione ai ridetti obblighi o rimuovendo l'intervento edilizio e i suoi effetti.
Inoltre gli effetti obbligatori discendenti dalle convenzioni urbanistiche o dagli atti ad equiparati non sono soggetti a scadenza e, dunque, sono imprescrittibili (Consiglio di Stato, IV, 7 ottobre 2021, n. 6717), a differenza del regime urbanistico conseguente alla pianificazione attuativa o al rilascio del titolo edilizio.
Tar Lombardia, sede di Milano, sez. II, 14 dicembre 2021, n. 2800

Opere per la delimitazione dei confini – SCIA – Assetto territoriale – Permesso di costruire
Le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere riguardate in base all'astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell'impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della SCIA (già DIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre il permesso di costruire è necessario nel caso in cui detta soglia risulta superata in ragione dell'importanza dimensionale dell'intervento (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 10 e 4 luglio 2014 n. 3408; Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2014 n. 52040).
Tar Sicilia, Catania, sez. III, 15 dicembre 2021, n. 3746

Certificato di destinazione urbanistica – Invalidità compravendita – Obblighi informativi
L'allegazione all'atto di compravendita di un certificato di destinazione urbanistica afferente un'area più vasta di quella che è oggetto di negoziazione si riverbera sulla invalidità dello stesso se ed in quanto i dati ivi riportati siano inidonei ad assolvere gli obblighi informativi dovuti per legge dal venditore in ordine alla natura edificabile del suolo (Cassazione civile sez. II - 21/09/2011, n. 19219).
Tar Toscana, Firenze, sez. I, 20 dicembre 2021, n. 1668

Riparto di competenze – Emergenza Covid-19 – Proroga – Titoli edilizi – Titoli paesaggistici – convenzioni di lottizzazione – Legislazione regionale e statale
Una disposizione regionale che disponga la proroga della validità dei titoli edilizi, paesaggistici e delle convenzioni di lottizzazione, viola il riparto di competenze fra Stato e Regioni. La normativa in esame è infatti riconducibile alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente e, all'interno di tale ambito materiale, la disciplina dei titoli edilizi e paesaggistici assurge al rango di principio fondamentale, anche con riferimento alla durata.
Non è dunque ammessa nessuna proroga dei titoli abilitativi disposta con legge regionale, seppure giustificata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Difatti, le pur gravi difficoltà che investono il settore delle costruzioni, peraltro riscontrabili anche in altre realtà regionali, non giustificano l'introduzione di un regime regionale difforme.
Corte costituzionale, 21 dicembre 2021, n. 245

Definizione – Inquinamento – Bonifica – Rifiuto – D.Lgs. n. 152/2006
Il concetto di “inquinamento” e quello di “bonifica” sono strettamente correlati e interdipendenti.
Infatti, si definisce inquinamento una situazione in cui, in via alternativa o cumulativa, si verifica un'accelerazione dei processi chimici inorganici ovvero un rallentamento dei processi chimici organici.
L'inquinamento riguarda una matrice ambientale, ovvero in termini scientifici l'elemento, o l'insieme di elementi, maggiormente rappresentativo dell'ambito spaziale in esame: in termini comuni, sono all'evidenza matrici ambientali il suolo, le acque e l'aria. L'inquinamento si verifica appunto quando le sostanze inquinanti in esame raggiungono nella matrice concentrazioni superiori a determinati valori (‘valori soglia').
La bonifica è poi il processo tecnico con cui si elimina l'inquinamento, ovvero, nella definizione dell'art. 240, comma 1, lettera p) del d. lgs. 152/2006, è l'insieme “degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio”.
Con la bonifica, quindi, si interviene sulla matrice per eliminare da essa gli inquinanti e restituirla alle condizioni naturali.
Distinta dai concetti di “inquinamento” e “bonifica” è poi la nozione di “rifiuto”. Infatti, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lettera a), del d. lgs. 152/2006 la disciplina delle bonifiche non si applica “all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del … decreto”.
Consiglio di Stato, sez. IV, 23 dicembre 2021, n. 8546

PTP – Titolo edilizio – Assenso edilizio – Autotutela – Autorizzazione paesaggistica
L'assenso edilizio per un intervento da realizzarsi in zona tutelata da un PTP ex art. 134, comma 1, lett c), d.lgs. n. 42/2004, rilasciato in carenza dell'autorizzazione paesaggistica, è inefficace (cfr. art. 146, commi 2, e 4, d.lgs. 42 cit.); analogamente, ove l'assenso edilizio sia rilasciato sulla base di un presupposto (id est, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) in realtà non sussistente se non nominatim, si è in presenza di una doppia situazione patologica (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14/12/2015, n. 5663). Sicché deve ritenersi legittimo l'esercizio del potere di autotutela, sui pareri favorevoli resi dai vari organi periferici del MiBAC (oggi MIC), da parte della Direzione Generale del Ministero competente, in presenza di una erronea rappresentazione degli elementi in fatto e diritto da indurre gli uffici a ritenere non necessaria l'autorizzazione paesaggistica.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 8641