Urbanistica

Edifici civili, per la nuova regola antincendio applicazione «in tandem» con quella sulle coperture

In Gazzetta - e In vigore dal 29 giugno - la Rtv per gli edifici di 24 oltre metri, che va applicata insieme a quella sulle chiusure d'ambito (che scattano dal 7 luglio)

di Mariagrazia Barletta

È approdata sulla Gazzetta ufficiale del 30 maggio, ed entra in vigore il 29 giugno (30 giorni dopo la pubblicazione), la nuova regola tecnica verticale (Rtv) antincendio per gli edifici di civile abitazione soggetti ai controlli di prevenzione incendi. La nuova Rtv entra a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) come quattordicesima regola tecnica verticale e può essere utilizzata in alternativa alle norme tecniche del 1987 (Dm 16 maggio 1987) recentemente integrate con il Dm 25 gennaio 2019 che ha introdotto specifici obblighi sulla sicurezza antincendio delle facciate e sulla gestione della sicurezza nei condomìni.

Come tutte le regole tecniche verticali che fanno ingresso nel Codice di prevenzione incendi, anche quella dedicata agli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri va utilizzata insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice e alle altre pertinenti Rtv. La nuova norma richiama espressamente anche la regola tecnica sulle chiusure d'ambito che sarà in vigore dal prossimo 7 luglio. Dunque, a partire da tale data, le due norme vanno applicate insieme: l'una non potrà prescindere dall'altra. Va ricordato, inoltre, che la Rtv sulle chiusure d'ambito si applica agli edifici civili sottoposti alle norme del Codice.

Attenzione alla sicurezza di facciate e coperture
Va anche considerato che, seppure si scelga di seguire le vecchie regole del 1987, conviene non ignorare le nuove norme. Al momento, infatti, sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione o si applica il Dm del 1987 e la circolare sulla sicurezza antincendio delle facciate del 2013 oppure le Rtv del Codice sugli edifici di civile abitazione e sulle chiusure d'ambito. È difficile pensare di non tenere in considerazione le prescrizioni della Rtv sulle chiusure d'ambito, soprattutto laddove risultano più severe rispetto alle indicazioni della circolare del 2013. Sicuramente, ad esempio, rispetto alla circolare risultano molto più stringenti i requisiti di reazione al fuoco dei materiali da utilizzare in facciata. Conviene dunque prestare attenzione alle nuove norme e seguirle, sia perché la circolare del 2013, seppure richiamata dal Dm 25 gennaio 2019, resta facoltativa, ma anche perché un decreto ministeriale ha prevalenza su una circolare. Inoltre, la circolare del 2013 sulla sicurezza delle facciate è in fase di revisione e i suoi contenuti sono destinati ad essere allineati a quelli della Rtv sulle chiusure d'ambito.

Va ricordato, inoltre, che le norme del Codice possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dal Dpr 151 del 2011 e che la Rtv sulle chiusure d'ambito contiene indicazioni anche per gli edifici, compresi quelli di civile abitazione, di altezza inferiore a 24 metri. Non solo, se il condominio ha piani interrati a quota inferiore a -1 m o supera la soglia di 300 occupanti, allora, indipendentemente dalla sua altezza, i requisiti per la sicurezza delle facciate e delle coperture sono gli stessi che la norma richiede per gli edifici con quote comprese nel range 12 – 24 m (tale misura va intesa come quota massima dei piani, generalmente pari alla differenza tra la quota dell'ultimo piano e quella del luogo esterno verso cui avviene prevalentemente l'esodo degli occupanti).

La gestione della sicurezza antincendio
Inoltre, misure analoghe a quelle sulla gestione della sicurezza antincendio e sulla pianificazione dell'emergenza previste dal decreto 25 gennaio 2019 sono contenute anche nel nuovo Dm. Anche la nuova norma prevede, tra l'altro, che venga redatta la valutazione dei rischi in caso di modifiche all'attività che riguardino, ad esempio, le finiture o il rivestimento della facciata. Si tratta di un aspetto importante, di cui tener conto anche nel caso vengano programmati lavori di efficientamento tramite la realizzazione del cosiddetto "cappotto termico". Occorre prestare la massima attenzione anche in caso di lavori di manutenzione e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, per i quali va ben valutato il rischio d'incendio e vanno analizzati con attenzione anche i rischi da interferenze.

Controllo e rivelazione incendi anche per attività commerciali e uffici
Quanto alle misure di controllo dell'incendio, la nuova norma esclude solo gli appartamenti dalle relative prescrizioni e, invece, prevede, per edifici con quote massime dei piani comprese entro la soglia dei 32 metri, che ci sia una copertura con estintori per le unità destinate a piccole attività, come le attività artigiane o commerciali, i magazzini, le attività professionali e gli uffici. Per altezze superiori, le stesse attività devono prevedere una protezione tramite rete di idranti. Entro i 32 metri, per tali piccole attività si prescrive, inoltre, l'installazione di rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico. Negli edifici con quota massima dei piani superiore a 32 metri, per le stesse attività si prevede l'installazione di impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio (Irai) anche con funzioni di rivelazione automatica.

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