Personale

Mansioni superiori, bonus tagliato da ferie e malattia

Il trattamento aggiuntivo non va riconosciuto se manca la prestazione effettiva

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all'espletamento di mansioni superiori non deve essere corrisposto in quanto, in quelle giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata. È questa l'indicazione offerta dall'Aran con il parere CFL163 reso disponibile in questi giorni nella banca dati «ultimi orientamenti applicativi pubblicati».

Il comma 5, dell'articolo 8, del contratto nazionale del 14 settembre 2000 prevede che il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Stante una specifica indicazione in tal senso nella disciplina contrattuale, il predetto trattamento economico compete anche nei giorni in cui il dipendente si assenti per ferie o malattia?

Per i tecnici di Via del Corso la soluzione va ricercata all'interno delle disposizioni contenute nel Dlgs n. 165 del 2001 e, in particolare, dell'articolo 52 che regola l'istituto delle mansioni superiori dei dipendenti pubblici.

Il comma 4 del citato articolo 52 stabilisce che quando ricorrono i presupposti per l'assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori «per il periodo di effettiva presta-zione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore».

Dunque l'inciso utilizzato dal legislatore «… per il periodo di effettiva prestazione …», induce l'Agenzia ad affermare che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all'espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata.

Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell'esercizio delle mansioni superiori.

Con un altro parere (CFL164), l'Agenzia fornisce dei chiarimenti sulla corretta gestione delle giornate di assenza del dipendente che, trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o esami diagnostici.

In tale particolare ipotesi, la contrattazione nazionale (articolo 35, comma 11, del contratto del 21 maggio 2018) ha previsto che il lavoratore fruirà di una intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lettera a) sia con l'attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, lettera b).

La predetta giornata è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Per questa casistica, dunque, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui all'articolo 35, comma 1, del citato contratto e l'assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzio-ne del monte delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

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