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Concorsi, espulsione automatica dalla graduatoria dei vincitori per chi ha taciuto una condanna

L'Amministrazione non è tenuta a motivare compiutamente le ragioni

di Pietro Alessio Palumbo

Una condanna, taciuta, per rifiuto dell'alcol test durante un controllo di routine della polizia stradale può costare l'espulsione dalla graduatoria dei vincitori di un concorso pubblico. Il Tar Lazio (sentenza n. 4634/2023) ha chiarito che l'obbligo di specifica motivazione delle ragioni dell'espulsione di un candidato dalle procedure concorsuali sussiste solo se e in quanto l'esclusione sia stata disposta in relazione a una dichiarazione resa e veritiera; mentre in presenza di dichiarazione omessa opera un meccanismo automatico di estromissione dal beneficio conseguito, compresa l'assunzione a seguito di concorso.

Nella vicenda dopo le verifiche effettuate dall'amministrazione sulle dichiarazioni inviate in sede di compilazione della domanda di partecipazione era stata riscontrata nella banca dati del casellario giudiziale una condanna penale non dichiarata dal concorrente vincitore del concorso. Non aveva notificato nella domanda depositata telematicamente di aver riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale penale: anni addietro si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sulla eventuale guida di autoveicoli in stato di ebbrezza.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato, secondo il Tar capitolino, l'omessa o mendace dichiarazione in merito al possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso comporta di per sé, senza alcuna specifica motivazione sulla incompatibilità dei fatti di reato con il ruolo a svolgersi nell'ente, la decadenza dal concorso.

All'atto di presentazione della domanda di concorso il candidato deve dichiarare di non aver riportato condanne penali ancorché non passate in giudicato; e l'amministrazione si riserva di valutare la compatibilità delle predette condanne con il rapporto di pubblico impiego in questione; ma la sola dichiarazione mendace in merito all'insussistenza di condanne penali può comportare la caducazione del beneficio conseguente al provvedimento.

A giudizio del Tar, nella vicenda, il disposto provvedimento di esclusione dalla graduatoria è quindi legittimo. Neppure l'Amministrazione era tenuta a motivare compiutamente in merito all'incompatibilità della condanna riportata dal vincitore della selezione con il rapporto di impiego che avrebbe dovuto ricoprire nei ruoli dell'Ente. Il concorrente all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ha l'obbligo di indicare se ha procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali; ovvero di aver riportato condanne penali ancorché sia stata concessa l'amnistia, il condono, l'indulto o il perdono giudiziale; ed anche l'eventuale applicazione della pena concordata tra le parti: il cosiddetto patteggiamento. Deriva che ferma restando la responsabilità civile e penale per mendacio, qualora dai controlli dell'amministrazione che gestisce le procedure concorsuali emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore non può essere assunto in servizio.

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