Urbanistica

Pergolato ammesso anche in zona tutelata: il Tar boccia i «no» di Comune e Sovrintendenza

Il piano paesaggistico e le norme urbanistiche non possono impedire la realizzazione di una soluzione per l'ombreggiamento

di Davide Madeddu

Il piano paesaggistico e le norme urbanistiche non possono impedire la realizzazione di una pergola per l'ombra. È quanto disposto da Tar di Cagliari (sentenza 355/2021) nel ricorso di un cittadino di Olbia contro l'amministrazione comunale e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Sassari e Nuoro.

La vicenda è presto riassunta. Nel 2016 al proprietario di una casa di 35 metri quadrati, situata entro la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia (nello specifico 50 metri) viene rilasciata «a seguito dello svolgimento di 6 Conferenze di servizi», l'autorizzazione per la ristrutturazione dell'immobile. Si tratta dell'ex rudere di un antico «stazzo in pietra». I lavori vengono completati, in esecuzione del progetto, e il fabbricato ottiene l'agibilità abitativa. Nel 2019 il proprietario presenta al al Settore Tecnico e Tutela Paesaggio del Comune di Olbia, la Dia relativa al progetto per la realizzazione di una "pergola" con «struttura ad elle, aderente al fabbricato restaurato, di circa 38 metri quadri» realizzata con con sei paletti in ferro e graticcio per l'ombreggio. Richiesta motivata dal fatto che l'assenza di ombra rende difficilmente fruibile lo stazzo per il gran caldo estivo. Nel procedimento si evidenzia che la pergola, «nel rispetto delle tradizioni galluresi, è stata progettata a cielo aperto, non "coperta" da strutture piene, ma dotata (solo) di un'intelaiatura idonea per lo sviluppo di uva rampicante "a tendone"».

La richiesta di realizzazione della pertinenza viene negata, con distinti provvedimenti, sia con richiamo alle norme urbanistiche sia per motivazioni paesaggistiche. Motivo per cui l'Ufficio Tutela del paesaggio e il Settore Edilizia privata del comune di Olbia si esprimono negativamente. Anche a livello edilizio il Comune ritiene che «l'intervento proposto non è conforme alla normativa urbanistica edilizia in quanto la realizzazione della pergola contrasta con l'Art. 14 - Zone di interesse naturale (H), allegate al Pdf». Una norma con cui si prevede che «gli edifici esistenti in questa zona potranno comunque subire interventi di ristrutturazione e consolidamento senza modifica di sagome e aumento di volume».

Il 4 febbraio del 2020 ricorso al Tar di Cagliari. Si costituisce in giudizio sia l'amministrazione comunale sia la Sovraintendenza tutela paesaggio («quest'ultima con mero atto tecnico»). Domanda cautelare accolta il 26 febbraio 2020 e udienza il 24 febbraio 2021. Ricorso accolto. Tra le motivazioni emerge il fatto che la pergola rientra tra le opere di "edilizia libera" e che nella zona sono consentiti interventi di ristrutturazione e consolidamento senza aumento di volume. Oltre al fatto che sono consentiti «per gli edifici legittimamente esistenti in questa zona, la realizzazione di volumi tecnici strettamente necessari alla funzionalità» della struttura.

Per i giudici «la valutazione che è stata espressa dal Comune, negativa (ritenuta necessitata), sia per il profilo edilizio che paesaggistico, si configura illegittima in considerazione della modalità costruttiva dell'opera pertinenziale». E «la normativa urbanistica e paesaggistica non è impeditiva alla realizzazione della struttura per l'ombreggio». Inoltre il posizionamento della pergola, "in aderenza" all'immobile, per le sue intrinseche caratteristiche costruttive, non comporta l' alterazione dello stato naturale della vegetazione. «In definitiva - scrivono i giudici - non può essere condivisa la tesi espressa dall'amministrazione che sostiene l'irrealizzabilità della pergola, pertinenza del fabbricato (stazzo) che è stato restaurato in forza di idoneo titolo». Ricorso accolto e provvedimenti impugnati annullati.

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