Urbanistica

Asseverazioni superbonus, prime indicazioni sulle nuove regole per le polizze dei professionisti

Sono valide sia le coperture «single project» che quelle a consumo

di Giuseppe Latour

Polizze sottoscritte fino al 25 febbraio pienamente valide. Possibilità, con le nuove regole, di sottoscrivere sia coperture "single project" che a consumo. E una nuova responsabilità per gli asseveratori: dovranno tenere il conto degli importi già attestati in relazione a tutti i bonus casa, per non superare il plafond disponibile in base alle loro coperture. Il decreto Frodi (Dl 13/2022) ha dettato nuove regole in materia di polizze a protezione dei rischi collegati alle asseverazioni dei professionisti nel campo dei bonus. Lo ha fatto con una norma di difficilissima lettura (l'articolo 2, comma 2), che già dalle prime ore ha scatenato interpretazioni molto diverse nel settore. E che, comunque, lascia grandi dubbi su quali saranno gli impatti reali in termini di costi per professionisti e committenti. Con il passare dei giorni, diverse compagnie si stanno muovendo per dare indicazioni ai loro clienti. Così, partendo da queste, è possibile fotografare in che direzione si sta muovendo il mercato. Anche se, a breve, potrebbero arrivare ancora altre novità dalla legge di conversione del decreto Sostegni ter.

La prima questione riguarda il perimetro delle polizze ed è, in qualche modo, la più semplice: la nuova norma parla di coperture necessarie «per ogni intervento comportante assicurazioni o asseverazioni». Una definizione che lascia poco spazio a dubbi. Così, da Reale Mutua confermano che «le polizze varranno sia per le attestazioni/asseverazioni relative al superbonus 110% che per quelle relative a interventi con bonus fiscali con aliquota inferiore». Passiamo alla validità. Il Dl 13/2022 è entrato in vigore il 26 febbraio . Cosa succede alle polizze sottoscritte prima di questa data? Su questo le indicazioni di diverse compagnie convergono: i contratti firmati fino al 25 febbraio restano pienamente validi.Il terzo quesito riguarda la struttura che dovranno avere le nuove polizze. Per qualcuno, infatti, la formulazione della nuova norma, che sembra trattare in maniera separata «ogni intervento», fa pensare al fatto che, dal 26 febbraio in poi, le polizze per le asseverazioni dovranno essere tutte "single project": in sostanza, per ogni lavoro ci dovrebbe essere un'assicurazione nuova.

Su questo punto, una risposta dettagliata si trova in un documento di Aig che illustra i contenuti del Dl 13/2022 e che spiega: «Come nel precedente quadro normativo, possiamo quindi dedurre che non vi sia da parte del legislatore una totale chiusura nei confronti della polizza "multi progetto"». Il motivo è che l'articolo 119, in un passaggio non modificato dal Dl Frodi, continua a considerare utilizzabili le polizze Rc dei professionisti che rispettino alcuni requisiti. Ci sono, insomma, due soluzioni disponibili: la polizza "single project" e quella "multiprogetto", a consumo.Proprio su quest'ultima restano, però, degli interrogativi. Attualmente, infatti, solo per il superbonus 110% in versione eco il massimale delle polizze viene impegnato al momento dell'invio dell'asseverazione all'Enea. Le nuove regole prevedono invece che, per tutte le asseverazioni (comprese le cessioni dei bonus "minori" e il super sismabonus), il contatore del massimale venga aggiornato.

E l'indicazione (molto penalizzante) è che per ogni euro asseverato ci debba essere un euro libero di massimale. Chi provvederà a tenere il conto di questo aggiornamento? Risponde di nuovo Reale Mutua: «In caso di polizza relativa alla singola opera, il massimale è pari al valore della medesima, alla luce dell'ultimo intervento normativo. Per le polizze con massimale "a consumo", è il professionista che deve tenere il computo degli importi degli interventi già attestati/asseverati, per sapere qual è il valore residuo del massimale ancora a sua disposizione». Sarà, quindi, il professionista ad essere responsabile della copertura residua.

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