I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il ruolo del Presidente del consiglio comunale e la dichiarazione di voto

di Milena Fontanarosa (*) - Rubrica a cura di Anutel

É stato pubblicato l'8 febbraio 2023 il parere n. 3956 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali sul ruolo del presidente del consiglio comunale, in risposta a un quesito sui poteri del presidente del consiglio comunale. In sintesi, nell'ordinamento non si rinvengono norme dalle quali possano evincersi affievolimenti dei diritti connessi allo status di consigliere in capo al consigliere-presidente nè tantomeno del diritto di esprimere le dichiarazioni di voto.

Si premette che l'articolo 39 del Tuel prevede che i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Il presidente del consiglio esercita i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio, convoca il consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri ed è tenuto ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono prevedere nel proprio statuto la figura del presidente del consiglio comunale. Il ruolo di presidente può essere svolto da un esponente della maggioranza come da uno della minoranza; pertanto, il suo ruolo di garanzia richiede che sia neutrale rispetto alle diverse forze politiche.

Al fine di rispondere al quesito proposto circa la possibilità che il presidente del consiglio possa esprimere le dichiarazioni di voto, appare utile richiamare gli articoli del regolamento del consiglio comunale dell'ente in oggetto, là dove emerge che la dichiarazione di voto è prerogativa del capogruppo o di un suo delegato e che i consiglieri che intendano diversificare il voto rispetto alla dichiarazione del capogruppo hanno la facoltà di intervenire per dichiarare e motivare la loro posizione. Inoltre lo statuto dell'ente stesso ha disciplinato anche l'istituto della revoca anticipata del presidente del consiglio comunale e ne ha declinato i presupposti che la giustificano.

E proprio in materia di revoca del Presidente del Consiglio è utile richiamare la sentenza n. 14142/2020 del Tar Lazio, sezione II-bis: «… nell'attuale ordinamento degli Enti Locali, la revoca del Presidente del Consiglio Comunale non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico; né può giustificarsi la revoca per effetto di un errore di interpretazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale da parte del relativo Presidente, laddove tale comportamento sia isolato e comunque sussumibile entro un intento di garanzia».

Quindi il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali richiama il proprio precedente parere del 1° ottobre 2014, in ordine alla figura del Presidente del Consiglio, laddove fu osservato che nell'ordinamento non si rinvengono norme dalle quali possano evincersi affievolimenti dei diritti connessi allo status di consigliere in capo al consigliere-presidente. In particolare, non risulterebbe affievolito il diritto di poter esprimere le dichiarazioni di voto. Sebbene il parere del 2014, riguardante un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, era riferito alla possibilità che il presidente del consiglio potesse dichiarare il proprio voto in quanto capo di un gruppo monopersonale.

Nel caso in oggetto, il regolamento di questo consiglio comunale dispone che la dichiarazione di voto è prerogativa del capogruppo o di un suo delegato, qualora però uno o più consiglieri - quindi anche il presidente del consiglio comunale in qualità di consigliere - intendano diversificare il voto rispetto alla dichiarazione del capogruppo, hanno la facoltà di intervenire per dichiarare e motivare la loro posizione.

(*) Revisore Enti Locali
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