Amministratori

L'assegnazione di contributi senza rispettare il regolamento comunale è danno erariale

Responsabilità amministrativo-contabile a carico del sindaco, degli assessori, del segretario e del responsabile finanziario

di Corrado Mancini

L'assegnazione di contributi e sovvenzioni in difformità alle previsioni di legge, del regolamento comunale o in sua assenza comporta l'integrazione del presupposto della responsabilità amministrativo-contabile a carico del sindaco e degli assessori che hanno deliberato la concessione dei contributi economici nonché a carico del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. Lo hanno stabilito i magistrati della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Molise con la sentenza n. 4/2022.

Il collegio giudicante, innanzitutto, richiama l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il quale dispone: «La concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», evidenziando come risulta illegittimo un eventuale provvedimento del Comune di assegnazione di contributi e sovvenzioni, adottato in assenza di formulazione di alcun criterio che possa incidere sulla discrezionalità dell'amministrazione, guidandola nell'individuazione dei soggetti destinatari delle sovvenzioni e in assenza di qualsiasi indicazione di come i criteri siano stati in concreto applicati (Tar Puglia, Lecce, 2 febbraio 2002 n. 572). Con la conseguenza che qualsiasi genere di sovvenzione, contributo o sussidio deve dunque, essere preceduto dalla predeterminazione e dalla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri ai quali le stesse amministrazioni si dovranno attenere, nell'an e nel quantum dell'elargizione (Tar Sardegna, 19 aprile 2018 n. 355).

Nel caso in esame il regolamento adottato dal Comune, con riferimento all'elargizione dei contributi in questione, dispone: «1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura del turismo, dello sport possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno tre mesi prima della data fissata per l'effettuazione.
2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 30% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate». La Giunta deliberava senza rispettare le condizioni stabilite dal regolamento.

Cosicché, la violazione di questi criteri comporta, per il collegio giudicante, l'integrazione dell'elemento oggettivo della responsabilità ammnistrativo-contabile e, nel caso di specie, per non aver l'associazione culturale destinataria dei contributi fornito idoneo corredo documentale a supporto di quanto elargito dalla giunta comunale, come, invece, previsto dalla disposizione regolamentare interna.

Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità contestata risulta integrata per effetto delle condotte gravemente colpose del sindaco e degli assessori in ragione della negligente quanto inescusabile violazione del chiaro dettato normativo, così come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza contabile, in difformità dagli obblighi di servizio, esigibili secondo il modello di amministratore ideale, avveduto, preparato e prudente, incombenti sugli amministratori locali, tenuti ad una gestione delle risorse finanziarie virtuosa ed oculata (articoli 97 e 98 della Costituzione).

Nessuna rilevanza esimente o attenuante è stata attribuita, dai giudici, alla evocazione dell'adozione di analoghe modalità operative in occasione di manifestazioni culturali avvenute in altre edizioni o alla previsione di fantasiose tipologie di «rimborso spese» al di fuori e del tutto sganciate dal novero di quelle concessioni di benefici tipiche e tassative.

Né, al medesimo fine, è stata accolta la giustificazione tendente a evidenziare lo scopo di interesse pubblico e le finalità perseguite dalle manifestazioni realizzate, come coincidenti con quelle istituzionali comunali o di rilievo regionale, perché tali finalità, senza dubbio, indispensabili per comportare l'erogazione dei contributi, non sono certo sufficienti, di per sé, se disgiunte dalla puntuale osservanza dell'obbligo di presentazione di idonea documentazione giustificativa e dal rispetto del procedimento applicativo dei benefici in questione.

E infine il collegio non può esimersi dal valutare il contributo concausale offerto dalla condotta, altrettanto omissiva e negligente dei segretari comunali e dei responsabili del servizio finanziario che, nella circostanza dell'approvazione delle due deliberazioni giuntali, avallarono la concessione dei contributi per rimborsi spesa avvenuta al di fuori dei casi consentiti, anziché astenersi o adottare qualsiasi condotta alternativa (segnalazione delle anomalie) o rimostranza o richiesta di chiarimenti o di integrazione di analitico e doveroso riscontro o rendicontazione sulle singole spese eventualmente sostenute, in violazione degli articoli 97 e 49 del Tuel.

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