Urbanistica

Proroga della Valutazione di impatto ambientale decaduta senza nuove prescrizioni

La Commissione di verifica ha 15 giorni dalla richiesta per avviare l’istruttoria. Deroghe sull’autorizzazione integrata ambientale per chi genera energia

di Guglielmo Saporito

Dalla Via all'autorizzazione unica ambientale: con il Dl Aiuti arrivano anche alcune semplificazioni autorizzative.

Valutazione impatto ambientale
L'articolo 10 della bozza di decreto modifica l'articolo 23, comma 3, del Testo unico ambientale, specificando che la procedura di Via ha una scadenza di 15 giorni: la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale o la Direzione generale del ministero della Cultura devono iniziare l'istruttoria entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di Via. L'articolo 10 regola il caso in cui la Via decade per decorso del termine (in genere non inferiore al quinquennio): si precisa che la Via decaduta può essere reiterata, ma in questo caso la proroga non deve contenere prescrizioni diverse e ulteriori. Solo nel caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, la proroga può contenere ulteriori prescrizioni. Il decreto innova inoltre il meccanismo della verifica di impatto ambientale previsto dall'articolo 8 del Dlgs 152/2006. Si toglie il diritto di voto al rappresentante del ministero della Cultura che partecipi alle riunioni della Commissione tecnica Pnrr-Pniec. Nella Commissione vi sono quindi componenti con diritto di voto, ma sono solo quelli nominati dal ministro della Transizione ecologica con incarico quinquennale. L'articolo 10 sopprime la competenza statale in materia di Via su elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri.

Dichiarazione inizio attività
L'articolo 11 della bozza semplifica l'esecuzione delle linee elettriche esistenti in corrente continua, per il trasporto di energie rinnovabili. Si prevede di semplificare gli interventi che utilizzano il medesimo tracciato lungo una fascia laterale di 60 metri, mantenendo l'altezza dei sostegni in misura non superiore al 30% rispetto all'esistente. In questi casi, le linee elettriche sono realizzate mediante denuncia di inizio attività. Per i cavi elettrici interrati, un'analoga elasticità è prevista fissando in 5 metri la possibilità di collocare tracciati adiacenti il margine della strada. Nuove stazioni elettriche sono realizzabili e ampliabili con denuncia di inizio attività a condizione che si intervenga in aree o siti industriali dismessi o parzialmente dismessi, oppure si intervenga nella aree idonee quali quelle adiacenti le autostrade, i siti industriali e commerciali, quelle ferroviarie (articolo 20 del Dlgs 199/2021). Gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra sono possibili (articolo 20 ) in assenza di vincoli di matrice culturale e paesaggistica.

Autorizzazione unica ambientale
L'articolo 12 della bozza di decreto Aiuti disciplina l'autorizzazione unica ambientale per gli impianti di produzione di energia da fonti fossili (carbone e olio combustibile).La norma ha carattere eccezionale essendo finalizzata a fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale ed a consentire il riempimento degli stoccaggi di gas. A tal fine, per massimizzare l'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica che utilizzino carbone o olio combustibile, si consente ai gestori degli impianti di chiedere deroghe alla procedura di autorizzazione integrata ambientale. Le deroghe sono quelle necessarie per un periodo di sei mesi e, se la situazione di eccezionalità permane, possono essere richieste nuove deroghe. I gestori devono fornire le motivazioni tecniche sull'attuazione delle deroghe e devono altresì rispettare i valori limite per ogni impianto, derivanti dai piani di qualità ambientale e dalla normativa unionale. Le autorizzazioni integrate ambientali sono comunicate al Mite e generano un piano di monitoraggio e controllo. Il Mite si confronta con la Commissione europea al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo dei regimi derogatori.

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