Appalti

Tecnici Pa, niente incentivo 2% senza il completamento dell'opera

I chiarimenti del servizio giuridico del Mims. Bonus per la programmazione circoscritti ai piani previsti dal codice appalti

di Mauro Salerno

I tecnici della Pa che hanno svolto attività di progettazione o programmazione in vista di un appalto non hanno diritto a percepire il bonus del 2% se l'intervento non viene completato o non va a buon fine. A chiarire il punto è il servizio di supporto giuridico gestito dal ministero delle Infrastrutture (Mims) rispondendo al quesito posto da una stazione appaltante.

Il dubbio posto dall'amministrazione riguarda il momento in cui diventa possibile riconoscere l'incentivo ai dipendenti. Più in particolare, si legge nella domanda posta dalla stazione appaltante, «se il diritto del dipendente alla corresponsione dell'incentivo sorga a seguito del mero accertamento dell'effettivo svolgimento di una delle attività» previste dal codice (programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti,
predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, incarichi di Rup, direzione lavori o esecuzione, verifiche di conformità, collaudi) oppure se il riconoscimento del bonus «sia condizionato al raggiungimento di una determinata fase della procedura».

Nella stessa richiesta di parere l'ammnistrazione si spinge fino a illustrare alcuni esempi di attività svolte per interventi alla fine non conclusi. Come la «programmazione di un investimento a cui non si sia dato seguito, oppure alle attività del Rup e degli incaricati della predisposizione di una procedura di gara che sia, successivamente,andata deserta».

In merito la risposta del servizio giuridico del Mims è netta. La traccia del ministero si pone in linea «con l'orientamento della giurisprudenza contabile», dunque con le decisioni della Corte dei conti, secondo cui è opportuno che «l'erogazione dell'incentivo sia subordinato alcompletamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti». Dunque niente incentivo per gli appalti che fanno un buco nell'acqua.

Programmazione: bonus solo per le attività previste dal codice
Rispondendo a un altro quesito i tecnici del Mims spiegano anche che tra le attività di programmazione che danno diritto all'incentivo rientrano solo quelle previste dal codice appalti (piano biennale degli acquisti e triennale delle opere pubbliche) e non altre attività come ad esempio il bilancio di previsione. Il codice, si legge nel parere «delinea un elenco tassativo di attività incentivabili, il quale, dunque, è da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica». In più, il fatto che tra le attività di programmazione siano incluse solo quelle riferite a «spesa per investimenti» fa si che tra queste possano rientrare solo quelle che «abbiano determinato un accrescimento del patrimonio dell'ente», come l«'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale». La conseguenza è che non dà diritto al bonus la programmazione di spese che «non presentino dette caratteristiche, né all'acquisto di servizi che, per ovvi motivi, non risultano neanche contemplati nella disposizione summenzionata».

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