Cassazione/1. Abusi in zona sismica, demolizione solo per il mancato rispetto delle norme tecniche
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica il potere - dovere da parte del giudice penale di ordinare la demolizione delle opere abusive, ai sensi dell' articolo 98, comma 3, del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) ricorre soltanto nelle ipotesi di violazioni sostanziali, ovverossia per la inosservanza delle norme tecniche, e non invece per le violazioni meramente formali (Cassazione, Sezione III 27 marzo 2017 n. 14807).
Con l'enunciazione di questo principio il Supremo Collegio ha parzialmente accolto il ricorso proposto contro la sentenza con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato i proprietari di un immobile sito in zona sismica alla pena dell'ammenda di 700 euro e alla demolizione di opere abusive ( sostituzione di un infisso esterno con un serramento in alluminio e vetro della larghezza di metri 2,00 x 2,35 e ricostruzione di un balcone a sbalzo in conglomerato cementizio della larghezza di metri 3,70 x 0,25 di profondità). Opere che gli imputati avevano realizzato in violazione del combinato disposto di cui agli articoli 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 del testo unico dell'edilizia: mancata presentazione del progetto esecutivo, omessa denuncia dei lavori e omesso affidamento della direzione dei lavori a un tecnico abilitato, omesso deposito degli atti progettuali presso l'Ufficio del genio civile ed esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Gli imputati avevano impugnato la sentenza del giudice di merito eccependo l'insussistenza dei reati a loro ascritti, perché tutte le opere erano state realizzate senza conglomerato cementizio ed evidenziando che la ricostruzione del balcone era stata eseguita in via d'urgenza, perché in cattivo stato di manutenzione. Motivo per il quale venendo meno tali fattispecie di reato anche l'ordine di demolizione sarebbe stato illegittimo.
Di qui la pronuncia in narrativa con la quale la Cassazione ha condiviso la sentenza impugnata nella parte in cui tale il Tribunale di Messina ha ritenuto integrate, da parte dei ricorrenti, le suindicate fattispecie di reato ossia aver disatteso agli adempimenti prescritti dalle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche. Disposizioni che - evidenzia la Corte - non distinguono tra opere in conglomerato cementizio armato o non armato o a struttura metallica, in quanto il testo unico dell'edilizia (articoli 83 e seguenti) impone l'adempimento dei predetti adempimenti indipendentemente dal materiale utilizzato, in considerazione del maggiore rigore richiesto nel controllo delle costruzioni realizzate nelle zone esposte al rischio sismico ( ex multis, Cassazione, Sezione III, 20 novembre 2014, n. 48005).
Il Collegio ha invece accolto il secondo motivo dell'impugnazione, muovendo dal presupposto che l'articolo 98, comma 3, del testo unico dell'edilizia («con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo») si applica alle sole violazioni sostanziali ossia in violazione delle norme tecniche antisismiche di cui articolo 83 del citato testo unico e non già, come nella fattispecie, quando siano state riscontrate, violazioni meramente formali (Cassazione, Sezione III10 ottobre 2007, n. 37322).