Fisco e contabilità

Ai contenziosi a rischio serve il fondo di garanzia

di Giovanni G.A. Dato

La deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Campania, n. 238/2017/PAR ha approfondito in modo articolato la complessa questione dell’operatività del Fondo rischi e spese di cui all’allegato 4.2, Dlgs n. 118/2011 (su cui sono intervenute le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 9/2016/Inpr e n. 14/2017/Inpr).

Il fondo rischi e spese
Per la deliberazione in commento, ove un ente preveda contenzioso con significative probabilità di soccombenza, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie con un apposito Fondo rischi per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. Si tratta di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale l’ente non può impegnare alcuna spesa. Le somme stanziate a tale Fondo e non utilizzate costituiscono, a fine esercizio, economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).
Nel caso invece in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta e per la quale è stato già assunto l’impegno, l’ente deve conservare l’impegno e non effettuare l’accantonamento per la parte impegnata. L’accantonamento riguarderà solo il rischio di maggiori spese sopravvenute legate ad ulteriore contenzioso.
L’ente nel bilancio preventivo dovrà incrementare il Fondo rischi e individuare in parte corrente le risorse necessarie al pareggio; l’accantonamento pertanto riguarderà solo il rischio derivante delle maggiori spese legate al contenzioso ulteriore e spetta all’organo di revisione attestare la congruità di tale accantonamento/incremento del Fondo rischi a copertura di ulteriori spese per eventuali soccombenze a tutela degli equilibri di competenza.
Non è possibile, inoltre, effettuare una variazione da un capitolo ad altro o dal Fondo rischi al capitolo, ma va osservato quanto prescrive l’articolo  187, comma 3, del Tuel circa l’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e l’articolo 175 del Tuel; in tale ipotesi - applicazione delle quote accantonate a bilancio di previsione approvato la conseguente variazione di bilancio deve essere adottata con delibera consiliare ed è sempre richiesto il parere dell’organo di revisione.
Le quote accantonate dell’avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; quando invece si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
Resta fermo che nel caso di risultato di amministrazione negativo l’Ente dovrà reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare (le quote vincolate del risultato di amministrazione infatti sono esse stesse un debito da onorare).
Una volta reperite le risorse per coprire, integralmente, il disavanzo determinato dall’integrale contabilizzazione di vincoli e accantonamenti (reperendo risorse vere a copertura del debito rappresentato dal disavanzo), la possibilità di utilizzare l’accantonamento (per cui si è già provveduto a reperire la copertura in bilancio) presuppone, da un lato, il verificarsi del rischio, dall’altro una variazione di bilancio di cui all’articolo 175 Tuel che consenta di aumentare lo stanziamento del programma corrispondente, previo “svincolo” della risorsa accantonata e nuova valutazione della congruità del rimanente fondo rischi.

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