Fisco e contabilità

Partenariato pubblico-privato, obbligatorio il parere preventivo su allocazione rischi e contabilizzazione

La novità, arrivata con la legge di conversione del Dl 36/2022, riguarda i progetti di importo superiore a 10 milioni di euro

di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

E' obbligatorio richiedere il parere preventivo al Dipartimento della Politica economica e alla Ragioneria dello Stato sui progetti di partenariato pubblico-privato, prima della dichiarazione di fattibilità. La novità, arrivata con la legge di conversione del Dl 36/2022 (articolo 18-bis, commi 3-6), riguarda, però, le pubbliche amministrazioni che intendono sviluppare progetti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Il Ppp, disciplinato dagli articoli 180-191 del Codice dei contratti pubblici, comprende una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, che vanno dalla finanza di progetto, alla concessione di costruzione e gestione, dal leasing di opere pubbliche al contratto di disponibilità e al contratto di efficientamento energetico.

Attraverso tali strumenti, in particolare, i soggetti pubblici possono fruire delle capacità gestionali e finanziarie dei privati nella prospettiva di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili ai fini della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità che possono essere (in funzione della remuneratività) "calde", "tiepide" e "fredde".

Le amministrazioni interessate, quindi, sono ora tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe), della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria generale dello Stato, al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, soprattutto rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere deve essere richiesto prima della dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Alla richiesta di parere, sottoscritta dall'organo di vertice dell'amministrazione, devono essere allegati i documenti salienti, quali il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato (opportunamente con formule visibili), la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. É comunque possibile trasmettere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

Il parere, emesso dal Dipe di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume – però – carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti, essendo semplicemente "obbligatorio". É infatti esplicitamente data facoltà all'amministrazione aggiudicatrice di discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

Per garantire l'attuazione del nuovo obbligo è prevista l'istituzione, mediante protocollo d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, presso il Dipe, di un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal Dipe e tre da Rgs. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

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