Personale

Aran, sì ai permessi sindacali in smart working

Il dipendente potrà svolgere attività sindacale in orario coincidente con le fasce di reperibilità

di Consuelo Ziggiotto

La possibilità di fruire dei permessi sindacali retribuiti a ore non è incompatibile con la prestazione lavorativa resa in modalità agile. Così si esprime l'Aran in un parere pubblicato il 16 giugno (CQRS162b) circa la possibilità di "coprire" parte delle fasce di reperibilità individuate dal datore di lavoro, con i permessi per l'espletamento del mandato e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari ad ore.

L'istituto oggetto di attenzione è il permesso sindacale retribuito, lo strumento messo a disposizione del lavoratore che riveste la qualifica di dirigente sindacale per potere partecipare a trattative, convegni e congressi di natura sindacale e, in generale, per lo svolgimento dell'attività sindacale.

Si tratta di un diritto potestativo dal cui esercizio discende una posizione di soggezione dell'amministrazione; pertanto, è sufficiente una comunicazione a questa ultima perché il dirigente sindacale possa assentarsi giustificatamente a tale titolo dal luogo di lavoro. Questo in riferimento ovviamente all'ipotesi di lavoro reso in presenza.

L'unico limite è costituito dal rispetto del monte-ore determinato secondo il procedimento indicato nel contratto del 7 agosto 1998 e successive modifiche per ogni soggetto sindacale titolare di tali prerogative. Nel comparto Funzioni locali, il monte ore annuo della Rsu (articolo 28, comma 1, lettera a) del ontratto del 4 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 2 del Ccnq del 19 novembre 2019) è pari a 30 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente.

Il tema dei permessi a ore e il loro utilizzo a copertura delle fasce di contattabilità che il lavoratore agile è chiamato a rispettare, è oggetto di attenzione e discussione sin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria.

L'Aran aveva già espresso un'apertura al riguardo (CFL91 del 28 settembre 2020), non tanto riferita in maniera specifica ai permessi sopra citati, quanto riferita più genericamente ai permessi a ore previsti dalla disciplina contrattuale, sottolineando come anche nella modalità lavorativa agile, potrebbe risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente. Essi si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione a un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dall' obbligo di contattabilità laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, e sulla motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi

L'agenzia esprime ora analoga apertura, precisando che anche nel lavoro agile potrebbe risultare necessaria la fruizione su base oraria dei permessi retribuiti previsti dal contratto in tema di prerogative sindacali.

In questo caso si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione a un intervallo di tempo determinato, di poter svolgere attività sindacale in orario coincidente con le fasce di reperibilità, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali in tema di requisiti oggettivi per la fruizione dei permessi in parola.

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