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Doppio limite agli incentivi per i progetti di potenziamento dei servizi di sicurezza urbana e stradale

Secondo la Corte per il primo anno di attivazione vanno conteggiati ai fine del limite al salario accessorio mentre nei successivi possono esserne esclusi

di Corrado Mancini

Per la corresponsione degli incentivi monetari collegati ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale previsti dall'articolo 56-quater del contratto 21 maggio 2018 e dall'articolo 98 del contratto 16 novembre 2022, finanziati con la quota parte dei proventi di cui all'articolo 208 del Dlgs 285/1992, ai fini dell'esclusione dal limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, si pone un problema di tempestività nella costituzione e sottoscrizione del fondo risorse decentrate, all'interno del quale può essere prevista la corresponsione di detti incentivi monetari, considerato che tale fondo deve essere costituito e sottoscritto entro l'anno, mentre gli importi concernenti le riscossioni possono essere conosciuti nella loro esatta consistenza solo una volta terminato l'esercizio. Lo evidenzia la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per il Veneto con la delibera n. 209/2022.

Secondo i magistrati contabili veneti, nel primo anno di attivazione di tali progetti la quota dei proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), finalizzata al finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo e all'erogazione degli incentivi monetari di cui all'articolo 56-quater del contratto 21 maggio 2018 e dall'articolo 98 del contratto 16 novembre 2022, dovrà essere calcolata sulla base delle riscossioni effettuate nell'esercizio precedente, come risultanti dal rendiconto approvato dall'ente, e inserita nel fondo risorse decentrate.

Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 5/2019/QMIG, tale quota rientra nell'ambito del divieto posto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né a un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile a una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio, trattandosi di un progetto approvato in corso di esercizio per il quale non è possibile effettuare una comparazione in termini di incremento di riscossioni rispetto all'esercizio precedente, non disponendosi, prima del termine dell'esercizio, di dati certi con riferimento all'ammontare di tali riscossioni.

Nell'esercizio successivo, al contrario, nel caso in cui il progetto di potenziamento venga nuovamente approvato, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate potrà escludersi dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, la quota dei proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c) che deriva dall'eventuale incremento delle riscossioni realizzato negli ultimi due esercizi (come risultanti dai rendiconti approvati), con specifico riferimento al periodo temporale in cui ha avuto vigenza il progetto e l'analogo periodo dell'esercizio precedente, fermo restando l'assoggettamento al limite per il restante periodo temporale.

Tale incremento, infatti, può considerarsi correlato alla maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, alla stregua del principio enunciato dalla Sezione delle autonomie nel citata deliberazione n. 5/2019/QMIG sul nesso eziologico che deve intercorrere, ai fini dell'esclusione dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, tra l'attuazione del progetto di potenziamento e le maggiori entrate riscosse per effetto dello stesso progetto, secondo il quale in tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell'esercizio precedente, l'operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto.

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