Fisco e contabilità

Pnrr, rebus contabilizzazione della spesa di personale inserita nei quadri economici e finanziata dal Piano

Fuori mansioni amministrative, preparazione, monitoraggio, controllo, studio e analisi alle strutture operative

di Luciano Fazzi e Anna Guiducci

Come si contabilizza la spesa di personale impiegato nella realizzazione degli interventi finanziati dal Pnrr? Il primo comma dell'articolo 1 del Dl 80/2021 dispone che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Pnrr possono porre a carico dello specifico finanziamento esclusivamente le spese per il reclutamento di personale destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Non sono dunque rendicontabili le spese di personale impiegato in mansioni amministrative o in attività di preparazione, monitoraggio, controllo, studio e analisi alle strutture operative. Parimenti sono da escludere le spese di personale assunto per svolgere azioni di informazione, comunicazione o consultazione degli stakeholders (Circolare Mef n. 4/2022). La durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione non può superare i trentasei mesi, eventualmente prorogabili in funzione dei tempi di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La spesa relativa a queste nuove assunzioni è effettuata in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 e a quelli riferiti alla dotazione organica delle amministrazioni interessate.

Poichè le spese per il reclutamento di personale destinato a realizzare i progetti Pnrr sono allocate all'interno dei quadri economici dei singoli interventi, e trovano dunque imputazione al Titolo II della spesa, molte amministrazioni si stanno chiedendo quale sia il corretto metodo per la loro contabilizzazione. In analogia con quanto disciplinato per gli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del Dlgs 50/2016, gli impegni di spesa potrebbero essere assunti a carico degli stanziamenti riguardanti i lavori, al titolo II del bilancio, con contestuale emissione dell'ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Gli stipendi (e relative imposte e oneri riflessi) dovrebbero poi essere impegnati tra le spese di personale, nel rispetto dei vigenti principi contabili. La copertura di queste spese sarebbe costituita dall'accertamento di entrata, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

Una diversa impostazione contabile, difficilmente condivisibile, imporrebbe di contabilizzare le entrate Pnrr al titolo IV e la correlata spesa di personale tra le partite correnti del I titolo di bilancio. Nel prospetto degli equilibri la voce "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" consentirebbe la quadratura e dunque la dimostrazione degli equilibri dell'articolo 162, sesto comma, del Tuel. In questo caso la capitalizzazione delle spese sarebbe rilevata solo in contabilità economico-patrimoniale.

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