Appalti

Gare, insindacabili dal giudice le scelte tecniche della commissione giudicatrice

Consiglio di Stato: il punteggio sui singoli oggetti di valutazione è da considerare come una sufficiente motivazione

di Diana Vitale

Nelle gare pubbliche la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi rientrano nella discrezionalità della commissione giudicatrice con la conseguenza che, salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, devono ritenersi di norma inammissibili le censure che riguardano il merito di valutazioni per loro natura opinabili. E quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1797 del 15 marzo 2022.

La decisione del Consiglio di Stato
Secondo un costante insegnamento della giurisprudenza nelle gare pubbliche, relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, sia sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo ed un massimo, e da rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che, solo in difetto di questa condizione, si rende necessaria una motivazione discorsiva dei punteggi numerici (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2442; Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2699; da ultimo Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2021, n. 8286; Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021, n. 225).

È dunque evidente come la sufficienza del punteggio numerico ad integrare una motivazione adeguata si leghi inscindibilmente al grado di analiticità e dettaglio dei criteri di valutazione e della ponderazione relativa attribuita a ciascuno, nonché all'adeguatezza dello scarto tra il minimo e il massimo nelle forcelle per ciascun criterio. È altresì principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le valutazioni operate dalla commissione di gara sulle offerte dei concorrenti sono caratterizzate da un'ampia discrezionalità tecnica, per cui queste sono censurabili davanti al Giudice Amministrativo soltanto in caso di errori o illogicità manifeste, non potendo il Giudice sostituire la propria soggettiva valutazione a quella della stazione appaltante (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, 9 giugno 2018, n. 1466; Cons. Stato, sez. IV, 17 aprile 2018, n. 2279).

Quale logica conseguenza si ha che le censure che attengono al merito di tale valutazione (seppure opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il Giudice Amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fuori dai casi tassativi ex art. 134 D.Lgs. n. 104 del 2010, con salvezza per l'ipotesi limite della scelta tecnica abnorme (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173).Ne deriva ancora che, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico posto in essere (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058; Cons. Stato, sez. III, 19 aprile 2019, n. 2550; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2019 n. 433; T.a.r. Lazio, Latina, sez. I, 8 novembre 2019, n. 648; T.a.r. Lazio, Roma, sez. III quater, 5 novembre 2019, n. 12672; T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 ottobre 2019, n. 953).

In altre parole, le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1168; Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468).

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