Personale

Progressioni verticali, come incidono per determinare gli spazi assunzionali dei Comuni

L'interpretazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Abruzzo

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

In caso di progressione verticale effettuata secondo l'articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001, il budget assunzionale è eroso per l'integrale costo della retribuzione relativa alla nuova posizione di inquadramento con riferimento alle facoltà assunzionali dei Comuni. È questa la conclusione cui è giunta la sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Abruzzo con deliberazione n. 272/2022. La sintesi, però, va collocata nel complesso meccanismo di funzionamento delle regole che riguardano le assunzioni.

Come è noto l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 ha previsto un sistema che garantisce le assunzioni di personale negli enti locali sulla base della sostenibilità finanziaria. Ma in questo contesto come impattano le progressioni verticali (articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001) che si intendono attivare in armonia con la programmazione del fabbisogno di personale? Ovvero il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l'integrale costo della retribuzione relativa alla nuova categoria di inquadramento oppure per l'importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione?

Questo l'oggetto della richiesta di parere - che però sconta ancora l'errata idea di "budget assunzionale" - formulata alla Corte dei conti territorialmente competente da un ente locale.

I giudici contabili, dopo aver preliminarmente richiamato la normativa di interesse (articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 e il decreto ministeriale 17 marzo 2020), rammentano che la progressione verticale consiste nel passaggio a un'altra area professionale, ossia a una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro (su questo, il prossimo contratto delle Funzioni Locali entrerà nel merito).

Ne consegue che, laddove si verifichi l'assunzione di personale attraverso l'istituto della progressione verticale, il budget assunzionale è eroso per l'integrale costo della retribuzione relativa alla nuova posizione di inquadramento.

L'interpretazione, affermano i giudici, è coerente con l'indirizzo già espresso in passato, secondo il quale il limite individuato dall'articolo 33, comma 2, del Dl n. 34 del 2019 non consente all'ente di esercitare la facoltà assunzionale qualora tale scelta si traduca in un ulteriore appesantimento della spesa corrente, con conseguenti possibili ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio, tanto che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale dell'ente.

D'altronde, va detto, che la spesa sostenuta prima per quel dipendente di categoria inferiore, non sarà più considerata per la sua interezza. Se è vero quindi che la verticalizzazione produce un maggior stanziamento di spesa, è anche vero che la cessazione del soggetto comporta un minor stanziamento di spesa.

Probabilmente, al di là di tutto, sarebbe bene non denominare più le facoltà concesse dal Dm 17 marzo 2020 come "budget assunzionali" perché la nuova disposizione, invero, contiene limiti finanziari di stanziamento di bilancio. La consapevolezza di questo aiuterebbe già la risoluzione di diverse questioni in merito alle assunzioni nei Comuni.

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