I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Riduzioni Tari Covid e loro finanziamento

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

In questi giorni i Comuni sono alle prese con la determinazione delle riduzioni Tari o della tariffa corrispettiva, da riconoscere alle categorie economiche maggiormente colpite dagli effetti negativi dell'emergenza COVID, anche alla luce della specifica contribuzione statale stanziata dall'articolo 6 del Dl 73/2021.

Le riduzioni Tari Covid per il 2021
La definizione delle misure agevolative comporta diversi aspetti da considerare. In particolare, è necessario valutare le fonti di finanziamento che gli enti possono utilizzare per la copertura del relativo onere.
Per meglio identificare le modalità di utilizzo delle risorse disponibili nel 2021, è opportuno classificare le riduzioni che i Comuni possono concedere in 4 categorie: riduzioni in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusura obbligatoria o soggette a restrizioni nell'esercizio dell'attività; riduzioni in favore delle altre utenze non domestiche che hanno subito effetti economici negativi per il Covid; riduzioni in favore delle utenze domestiche ai sensi della deliberazione Arera 158/2020; riduzioni in favore delle utenze non domestiche colpite dagli effetti del Covid.

Le riduzioni per le utenze non domestiche chiuse o soggette a restrizioni
Per la prima tipologia di riduzioni, occorre ricordare che, come accennato, il Dl 73/2021 ha stanziato 600 milioni di euro in favore dei Comuni, ripartiti sulla base del criterio già utilizzato per determinare la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 (articolo 106 Dl 34/2020 e articolo 39 Dl 104/2020), quota indicata per ogni ente nella tabella allegata 1 al Dm 1 aprile 2021. Il Dm di riparto tra gli enti è stato licenziato dalla conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso. Questi fondi devono utilizzarsi per la copertura del minor gettito delle riduzioni che l'ente introduce nel 2021, in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al Covid. Quindi sembra escludersi l'utilizzo degli stessi per finanziare riduzioni per le utenze domestiche o riduzioni in favore delle utenze non domestiche, pur colpite dagli effetti economici del Covid, non rientranti nelle categorie precedenti. L'utilizzo delle somme deve essere certificato nell'ambito della certificazione del fondo funzioni fondamentali 2021, in scadenza il 31 maggio 2022, pena restituzione allo Stato.
Tuttavia, lo stesso Dl 73/2020 ha previsto espressamente che i Comuni possano finanziare le riduzioni di cui sopra, eccedenti l'importo del fondo assegnato dall'articolo 6, utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero la quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari (o Taric), confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione. La norma chiarisce in via definitiva questa possibilità di utilizzo della quota Tari 2020 avanzata, come già evidenziato dalla Faq n. 11 della Rgs del 21 gennaio 2021. È escluso che il costo delle riduzioni possa porsi a carico dei soli utenti Tari, come ha precisato il Dl 73/2021.
Le riduzioni per le utenze non domestiche colpite dall'emergenza Covid diverse dalle precedenti
Va ricordato che, al di là della previsione dell'articolo 6 del Dl 73/2021, i Comuni possono introdurre specifiche riduzioni in favore delle utenze non domestiche che, pur non chiuse o con restrizioni nell'esercizio dell'attività, hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto del Covid e in particolare per la limitazione alla libera circolazione delle persone. Ciò può avvenire avvalendosi della facoltà prevista dal comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, ovvero concedendo specifici contributi, al di fuori della norma tributaria. Il loro finanziamento può realizzarsi con risorse proprie del bilancio, ovvero ricorrendo alla quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzata, come chiarito dalla sopra citata Faq della Rgs. Va precisato, che non si ritiene possibile utilizzare a questo fine, l'eventuale quota del medesimo fondo diversa da quella specificatamente riferita alla Tari, rammentando che il Dm 1 aprile 2021 ha evidenziato come, nella certificazione 2020, non potevano indicarsi spese per riduzioni Tari o minor gettito Tari eccedenti rispetto alla specifica quota riconosciuta dallo Stato. Non sono utilizzabili neanche le risorse dell'articolo 6 del Dl 73/2021 (salvo specifici ulteriori chiarimenti ufficiali in merito). Sembra invece possibile utilizzare a questo fine le risorse del fondo funzioni fondamentali 2021 (comma 822 legge 178/2020), destinate a finanziare le riduzioni di gettito dovute al Covid (anche qui in attesa di chiarimenti ufficiali).
Le riduzioni qui in esame possono porsi a carico dei contribuenti Tari? L'articolo 6 del Dl 73/2021 ha escluso questa possibilità, seppure sembrerebbe limitarsi alle riduzioni esaminate nel paragrafo precedente. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, il dettato della norma dell'articolo 6 sembra rappresentare una prescrizione di carattere più generale.
In merito all'utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 6 citato e del fondo funzioni fondamentali 2020, quota Tari, non impiegate nel medesimo anno, non sembrano conformi alla destinazione delle somme, né il loro utilizzo per coprire una quota dei costi del Pef 2021 e neppure la destinazione al finanziamento di riduzioni generalizzate per una o più categorie indistinte di contribuenti, non specificatamente limitate a quelle che hanno subito effetti negativi dall'emergenza Covid. Fa eccezione, la possibilità di utilizzare la quota Tari del fondo 2020 per la copertura della componente di recupero della differenza tra il Pef 2020 ed il Pef 2019 (RCUtf,tv) - per gli enti che si sono avvalsi della facoltà dell'articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020 (come ammesso dalla Rgs delle Faq del 21 gennaio 2021). Analogamente, seppure senza conferme ufficiali in merito, potrebbe finanziarsi con le medesime risorse di cui sopra la componente Rcnd, vale a dire la voce di recupero delle riduzioni Covid concesse alle utenze non domestiche nel 2020 ai sensi della deliberazione Arera 158/2020, la cui copertura è stata rinviata al periodo 2021/2023. Da valutare la possibilità di coprire i costi Covid inseriti nel Pef 2021 (COVtf,tv) con la quota del fondo funzioni fondamentali (diversa da quella Tari) non utilizzata nel 2020, tenuto conto che si tratta comunque di maggiori costi legati al Covid.

Le riduzioni per le utenze domestiche
Le riduzioni per le utenze domestiche possono essere definite o ricalcando il modello introdotto da Arera con la deliberazione n. 158/2020, confermato dalla deliberazione 493/2020 anche per il 2021, oppure anche qui adottando riduzioni diversamente configurate, avvalendosi sempre della potestà di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013.
Il minor gettito delle riduzioni Arera (che incidono solo sulla quota variabile e che vanno definite dall'Egato o più opportunamente con lo stesso concordate) può porsi a carico degli altri contribuenti Tari, maggiorando i costi del Pef 2021 tramite la valorizzazione della componente COStv, ovvero finanziato con altre risorse proprie di bilancio (si ritiene, se le riduzioni sono a vantaggio di soggetti colpiti dagli effetti del Covid, anche con la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020, ovvero con il fondo funzioni fondamentali 2021). Le riduzioni diverse dalle precedenti, sempre volte ad alleviare gli effetti negativi del Covid nei confronti delle utenze domestiche, possono coprirsi con le medesime risorse di cui sopra. Non è previsto però che possano inserirsi nel Pef 2021, anche se si evidenzia che l'ambigua formulazione del comma 660, sembra lasciare spazio alla possibilità di finanziarle ponendole a carico dei contribuenti Tari (pur se la natura agevolativa delle stesse rende questa opzione comunque poco opportuna).

La definizione delle riduzioni
Le riduzioni Tari (o Taric) devono essere deliberate con atto del Consiglio comunale avente natura regolamentare. Quindi o si procede alla modifica del regolamento comunale, ovvero a una deliberazione ad hoc, che ha comunque valenza regolamentare (quindi con obbligo del parere dei revisori). Deliberazione che potrebbe coincidere anche con quella di approvazione delle tariffe, seppure chi scrive ritiene che, di norma, quest'ultima non sia soggetta al parere dei revisori (Tar Puglia, sentenza 2022/2014). Gli atti dovranno essere adottati entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021. Questo termine sembra valere anche per gli enti che possono beneficiare della proroga del bilancio al 31 luglio (articolo 52 Dl 73/2021), considerata la specifica deroga operata dalla norma dell'articolo 30 citato alla regola generale di coincidenza tra il termine per l'approvazione delle tariffe/regolamenti tributari e quello del bilancio, che ha sancito il comma 169 della legge 296/2006 e dall'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000. Aspetto sul quale forse il legislatore potrebbe valutare di intervenire, vista la delicatezza della questione.

(*) Vice presidente Anutel

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CONVEGNO NAZIONALE ANUTEL

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 16/6/2021: Imu: beni merce, leasing, comodati e canoni concertati (15,00-17,00)

- 21/6/2021: l'assimilazione dei rifiuti e tassazione delle utenze non domestiche dopo il d.lgs. 3 settembre 2020 n.116 (15,00-17,00)

- 24/6/2021: imu ed aree edificabili – nozioni base ed approfondimenti su ristrutturazioni e vincoli (10,00-12,00)

- 29-30/9/2021: corso di formazione per messi notificatori (9,00-11,00 / 15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL ALTRI SETTORI

- 21/6/2021: le modifiche del dl 76/2020 e legge 120/2020 e lo stato applicativo delle norme alla luce dei recenti interventi della giurisprudenza, anac e mit (10,00-12,00)

- 28/6/2021: come cambiano gli appalti nel nuovo decreto semplificazioni 2021 (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 20/09/2021 al 18/10/2021 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (20/09-24/09-27/09-01/10-04/10-08/10-11/10-15/10-18/10)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL.

Formazione Anutel per Revisori di Enti Locali, compresa nel servizio RevisEL.
Per informazioni: www.revisel.it