Personale

Incarichi extra, sanatoria vietata anche in caso di accordo tra gli enti

Niente autorizzazioni postume anche nel caso di intese di cooperazione tra amministrazioni

di Michele Nico

Linea dura della Corte dei conti in tema di incarichi extraistituzionali, il cui svolgimento presuppone sempre la previa autorizzazione dell'ente di appartenenza in base all'articolo 53, comma 7, del Dlgs 165/2001, con esclusione della possibilità di autorizzazioni postume anche nel caso di accordi di cooperazione istituzionale tra gli enti interessati.
Ne è conferma la sentenza n. 251/2022 con cui la Sezione giurisdizionale per la Lombardia, in esito a una rigorosa istruttoria, ha condannato per danno erariale un docente universitario che aveva svolto l'incarico di componente del Cda di una Fondazione dal 21 luglio 2015 al 28 dicembre 2018, in mancanza di apposita autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico esterno e con violazione dell'obbligo di riversamento al proprio Ateneo dei compensi percepiti dalla Fondazione.

La vicenda
Nel corso del giudizio, a fronte della requisitoria della Procura, la difesa dell'imputato aveva fatto leva su alcune peculiarità del caso in esame osservando che:
a) l'incarico nel Cda della Fondazione non era suscettibile di conflitto di interessi e non era precluso ai professori anche a tempo pieno;
b) tra la Fondazione conferente l'incarico e l'Università di appartenenza del convenuto sussistevano accordi per una fattiva cooperazione con reciproco utile ritorno istituzionale, stante la comunanza di fini scientifici tra gli enti in parola;
c) i vertici universitari e lo stesso Rettore dell'Ateneo erano a conoscenza dell'incarico espletato dal docente con finalità di natura scientifica e pubblicistica.
In ragione di tali circostanze il docente, con istanza del 30 gennaio 2019, anziché provvedere al riversamento degli importi dovuti all'Ateneo (attivatosi tardivamente nel recupero delle somme), aveva chiesto all'ente la revisione in autotutela del provvedimento emesso in proprio pregiudizio e un'autorizzazione postuma dell'incarico, corredando l'istanza con un parere pro-veritate.

La linea della Corte
Con la pronuncia la Sezione, pur riconoscendo la peculiarità della vicenda, ha censurato senza mezzi termini la situazione di illegalità in cui ha operato il convenuto e ha tenuto conto delle circostanze di cui sopra al solo fine di qualificare «come gravemente colposa, ma non dolosa» la condotta omissiva del docente e di applicare, per conseguenza, una riduzione equitativa del danno da 50mila a 30mila euro.
Con riferimento al punto c), la Corte non ha dato valore circostanza che il Rettore stesso dell'Ateneo fosse a conoscenza dell'incarico esterno conferito al docente universitario.
«La fattuale conoscenza dell'incarico espletato da parte del Rettore - scrivono i giudici - non configura un assenso tacito o una rassicurante indicazione per un pubblico dipendente qualificato», tant'è che la Corte ha ritenuto corresponsabile anche il Rettore del danno erariale, per aver tollerato la situazione di illegalità in cui versava il docente convenuto.
Per quanto riguarda il suddetto punto b) il collegio ha osservato che l'illiceità dell'operato del docente «non è messa in discussione dalla presenza di accordi tra Fondazione conferente l'incarico ed Università di appartenenza, in quanto tali moduli convenzionali di portata generale non obliterano la necessità di richiedere le prescritte autorizzazioni lavoristiche individuali, ancorché conseguenziali ad accordi basici di più ampia portata». Va quindi esclusa in ogni caso la possibilità di un'autorizzazione tardiva sanante, in quanto «ontologicamente incompatibile con la (…) finalità dell'istituto della previa autorizzazione in base al disposto di cui all'articolo 53, comma 7, del dlgs 165/2001».

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