Fisco e contabilità

Ma la Corte dei conti ha detto una cosa diversa

Per la sezione Autonomie anche le anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa depositi contratte dall'ente locale prima di tale data, ricadono nella competenza dell'Osl

di Carmine Cossiga

Come si ricorderà, nell'aderire al prevalente orientamento "sostanziale" che attribuisce all'Osl la competenza di tutte le passività insorte in epoca successiva al dissesto qualora il fatto generatore fosse anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 8 del 27 giugno 2022, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale anche le anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa depositi e prestiti, contratte dall'ente locale prima di tale data, ricadono nella competenza dell'Osl.

Per la Corte, reimputare all'ente l'obbligo del pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità significa far rientrare nella gestione del bilancio il peso delle passività eliminate con l'utilizzo delle anticipazioni. Inoltre, l'iscrizione del Fal nella sua interezza, produrrebbe il paradossale effetto di porre immediatamente in disavanzo l'ente vanificando la procedura di dissesto ed eludendo la volontà del legislatore di garantire serenità finanziaria futura alleggerendo l'ente dal peso del passato attraverso la procedura di risanamento finanziario.

Va anche precisato che le anticipazioni di liquidità, ai fini della copertura e, per i riflessi sui saldi di finanza pubblica, incidono solo sul fabbisogno e sul debito, ma non sull'indebitamento (si veda il parere della Ragioneria generale nei lavori della I Commissione della Camera dei deputati, a proposito del disegno di legge n. 676-A).Non va trascurata la circostanza che la costituzione del Fal muove dall'esigenza di sterilizzare, sin dal primo anno di attivazione dell'anticipazione, gli effetti potenzialmente espansivi dell'entrata accertata e riscossa a questo titolo (Corte dei conti – Sez. Autonomie, delibera n. 14/2013), con contropartita imputata tra i rimborsi di prestiti, sul quale non è possibile impegnare e pagare.

Il Fal "ha come funzione, non il finanziamento del disavanzo, "bensì impedire un incremento della capacità di spesa mediante la sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità riscosse in entrata" (Sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 26/2016/EL). Di qui il suggerimento anche del Mef (modificando il suo primo orientamento) di non conservare a residui passivi del tit. 3 l'importo pari a quello dell'anticipazione accertata in entrata, bensì di far confluire, a fine esercizio, la relativa economia di bilancio nel risultato di amministrazione, costituendo avanzo vincolato destinato a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell'anticipazione.

Su tale ultimo punto, tanto Arconet (faq del 10 marzo 2015), quanto la sezione Autonomie (delibera n. 33/2015) ebbero a precisare che gli oneri relativi al rimborso della quota capitale dell'anticipazione non potranno trovare copertura nell'anticipazione di liquidità iscritta in entrata, ma dovranno essere finanziati a carico della situazione corrente di bilancio, per non incorrere nel divieto di indebitamento di cui all'art. 119, comma 6, Cost. o nella violazione degli equilibri del bilancio garantiti dall'art. 81 Cost.(sul punto anche Corte Cost., sentenza n. 181/2015). L'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione ha determinato anche la previsione del punto 3.20-bis al principio contabile 4/2 aggiornato in più occasioni e mentre circolavano bozze di proposta di ulteriore adeguamento al punto anzidetto nell'ipotesi degli enti dissestati, ecco il colpo di scena provocato da un emendamento in sede di conversione del d. l. n. 115/2022 congedato in via definitiva il 20 settembre dal Senato che, all'art. 16 (recante misure straordinarie in favore degli enti locali), introduce, dopo il comma 6, ben sei commi ulteriori di cui quattro (dal 6-ter al 6-sexsies) interamente dedicati al trattamento del Fal dopo la delibera n. 8.

L'estensore della nuova norma introdotta nella legge di conversione del decreto Aiuti-bis, discostandosi nei fatti dall'enunciato principio di diritto espresso dal massimo organo della magistratura contabile, ha posto l'obbligo, per gli enti in dissesto che in esecuzione della delibera n. 8 avevano opportunamente eliminato il Fal dalle loro evidenze contabili, di reiscriverlo in sede di rendiconto 2022 e di utilizzarlo secondo le modalità di contabilizzazione previste dall'art. 52, commi 1-ter e 1-quater, del d.l. n. 73/2021 e richiamate al punto 3.20-bis del principio contabile 4/2.

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