Fisco e contabilità

«Magazzino» d’impresa, come chiedere (entro il 30 giugno) l’esenzione Imu 2017

di Massimo Frontera

Entro il prossimo 30 giugno è possibile chiedere l’esenzione dell’Imu sul cosiddetto magazzino d’impresa, cioè appartamenti e fabbricati non ancora assorbiti dal mercato. L’esenzione concessa alle imprese edili riguarda sia gli immobili di nuova costruzione, sia quelli che l’impresa ha acquistato e ricostruito, o ristrutturato nel corso del 2017 , e che non risultino locati o venduti. Invece, per tutto quello che non è “magazzino” - sia immobili, sia aree fabbricabili - resta fermo il termine del 18 giugno per pagare la prima rata dell’imposta relativa all’anno d’imposta 2017. L'esclusione dal pagamento dell’Imu è concessa anche per gli alloggi realizzati dalla cooperative edilizie, costruite ma non ancora assegnate ai soci.

Per beneficiare dell’esclusione dal pagamento dell’Imu, gli immobili del “magazzino” devono essere completati e pronti per essere commercializzati. Tale condizione, per il fisco, si realizza a partire dall’accatastamento dell’immobile, oppure dalla dichiarazione di fine lavori comunicata dall’impresa al Comune (ma solo se la dichiarazione viene seguita dall’effettivo accatastamento).

Per la dichiarazione Imu, occorre utilizzare un modulo apposito che, tuttavia, neanche quest’anno è stato aggiornato in modo da prevedere spazi appositi per segnalare l’esenzione del “magazzino” d’impresa. Pertanto, tutte le informazioni sui beni merce, vanno indicate nelle righe che si trovano in fondo al modulo, e che sono riservate alle “Annotazioni”. Il modulo può essere inviato sia per posta, tramite raccomandata, sia per posta elettronica, tramite casella di posta certificata (Pec).

Il modulo da utilizzare per la dichiarazione Imu sull’esenzione del “magazzino”

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