Fisco e contabilità

Piano della performance da unificare organicamente nel Peg

La Corte dei conti precisa che va approvato entro i termini previsti per l'adozione di quel documento

di Corrado Mancini

La Sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti, con la delibera n. 73/2022, riprende il tema riferito ai termini di adozione del piano della performance precisando che per gli enti locali (articolo 169, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000) il piano della performance è unificato organicamente nel Peg e va approvato entro i termini previsti per l'adozione di quel documento. In caso di esercizio della facoltà di non adottare il Peg prevista dall'articolo 169, comma 3, del Dlgs 267/2000, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, permane il termine perentorio del 31 gennaio espressamente indicato dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 150/2009.

La Corte osserva come la disposizione contenuta nell'articolo 169, comma 3-bis, specificamente dedicata all'ente locale, non sia solo coerente ma addirittura più stringente di quella generale contenuta nell'articolo 10, comma 1 del Dlgs 150/2009, con la conseguenza che in ipotesi di adozione dei termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in approvazione, l'approvazione del Piano della performance verrebbe a concretizzarsi anticipatamente (entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione) al termine ordinario del 31 gennaio in esso definito. L'applicazione di tale condizione derogatoria presuppone tuttavia che, per poter unificare il piano della performance in modo organico al Piano esecutivo di gestione, tale secondo documento sia formalmente approvato in via definitiva piuttosto che provvisoria (Deliberazione Sezione Autonomie n. 18/2014).

Quindi per gli enti locali essendo necessaria l'adozione del Peg, stante la natura gestionale delle attività di programmazione economico finanziaria, la norma offre un margine di maggiore flessibilità, nelle ipotesi in cui, come espressamente previsto dalla legge, l'ente locale eserciti la propria gestione finanziaria nei termini di legge, in esercizio provvisorio. In tale caso, la correlazione del Piano della performance alla approvazione del Piano esecutivo della gestione a sua volta subordinato e funzionale alla approvazione del bilancio di previsione, consente all'ente locale una parziale deroga, in via accidentale, al termine perentorio del 31 gennaio individuato dal comma 1, lettera a) del Dlgs 150/2009. L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'articolo 169, comma 3, del Dlgs 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, del Dlgs 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio da adottarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio.

In tal senso giova richiamare la nota circolare del ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli enti locali), richiama le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009 sulle quali grava l'obbligo di «(…) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell'eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (…)».

I magistrati contabili concludono evidenziando come in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, come sopra evidenziati, rilevano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009 per effetto delle quali «(…) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati». (Corte conti, sezione di controllo del Veneto, delibere nn. 45/2021/PRSE; 171/2020/PRSE; 26/2022/PRSE).

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