Personale

Contratto funzioni locali, alert di Corte conti sul rischio di extracosti dal nuovo ordinamento professionale

Raccomandata una attenta verifica in corso di esecuzione su funzionalità del nuovo sistema

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È stata depositata la delibera n. 1/SSRRCO/CCN/2023 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con la quale è stata certificata positivamente, in ordine all'attendibilità della quantificazione dei costi, l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021, la cui sottoscrizione definitiva è avvenuta il 16 novembre 2022.

La delibera fornisce una visione completa dell'impianto del nuovo contratto: dalle risorse stanziate dalla legge di bilancio per rinnovo contrattuale relativo al triennio 2019/2021 (per un totale di 774,02 milioni a regime), alla platea dei beneficiari (circa 1,38 milioni di unità di personale), alle modalità previste di utilizzo delle risorse (incrementi degli stipendi tabellari; conglobamento nello stipendio tabellare dell'elemento perequativo e i suoi effetti indiretti; attribuzione di un valore tabellare iniziale più elevato per l'Area degli operatori; incremento del fondo risorse decentrate; incremento dell'indennità professionale percepita dal personale educativo e dell'indennità di vigilanza percepite dalla polizia locale; copertura degli oneri derivanti dalle assenze per malattia e congedi parentali) e alla sua compatibilità finanziaria.

Sono finiti sotto la lente di ingrandimento dei giudici contabili anche alcuni aspetti normativi che presentano maggiore rilevanza o che si qualificano per i profili di onerosità.

Non mancano però delle osservazioni e delle raccomandazioni da seguire su diversi temi: nuovo modello di classificazione del personale e rivisitazione del sistema degli incarichi di responsabilità (EQ), copertura assicurativa, patrocinio legale e lavoro agile.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel capo I (nuovo sistema di classificazione) e II (disciplina degli incarichi di EQ) del titolo III del contratto dovrà essere gestita con la necessaria ponderazione per scongiurare rischi di potenziale conflittualità interna per il riconoscimento degli emolumenti collegati all'incarico stesso.

Sulla miglior funzionalità del nuovo sistema e sugli eventuali extracosti di tipo indiretto (connessi all'organizzazione e alla gestione degli incarichi), sarà opportuno che venga fatta una attenta verifica in corso di esecuzione contrattuale, al fine di correggere le possibili distorsioni che si potrebbero manifestare.

Questi i rilievi della Corte dei conti sul nuovo ordinamento professionale.

In ordine agli istituti della copertura assicurativa (articolo 58) e del patrocinio legale (articolo 59), i giudici contabili avvertono che gli stessi non devono determinare un indebito sollevamento dal principio di responsabilità personale prevista per ciascun dipendente pubblico, né possono spingere gli enti e le aziende ad assumere la difesa diretta di dipendenti con cui siano in conflitto d'interesse (sempre presente nei casi di responsabilità amministrativo contabile), oppure a procedere all'effettuazione di rimborsi per spese legali in assenza della preventiva comunicazione del difensore e degli altri requisiti previsti.

Per gli istituti di lavoro a distanza viene auspicata una messa a regime che sappia tener conto delle esigenze personali dei dipendenti senza che ciò comprometta il perseguimento di una maggiore efficienza degli enti e dei servizi che vengono rivolti alla collettività.

Per il lavoro agile, in particolare, si chiede che venga posto in essere un approccio integrale di revisione dei processi operativi in forma telematica, sia in sede sia fuori sede, di predisposizione di nuovi obiettivi per il personale, sia in lavoro agile sia in presenza, con adattamento dei controlli datoriali ai nuovi risultati attesi, affinché anche gli investimenti in formazione possano produrre i vantaggi desiderati.

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