Fisco e contabilità

Bonus edilizi, opzioni entro il 29 aprile. Slitta al 23 maggio il 730 precomplilato

Con il via libera alle modifiche entra nel Sostegni ter anche il decreto correttivo sulle frodi relative ai bonus edilizi

di M. Mo. e G. Par.

Sui bonus edilizi il governo ha tenuto ferma la linea del rigore e, nonostante le pressioni di tutte le forze politiche per alleggerire la stretta sulle cessioni dei crediti d’imposta relativi al 110% e ai bonus edilizi, ha respinto al mittente tutti gli emendamenti. Tra le richieste di maggior rilievo cestinate dal governo quelle sulla riduzione delle sanzioni penali per false asseverazioni o falsi visti di conformità. Così come le proproste avanzate per intordurre una polizza assicurativa proprio per i professionisti e i soggetti che certificano la bontà dei crediti d’imposta.

La sola apertura è quella sulle comunicazioni da inviare al Fisco relative alle cessioni dei crediti. Il termine del 7 aprile, frutto già di uno slittamento rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo, con un emendamento del movimento Cinque stelle approvato lunedì notte in commissione Bilancio del Senato al decreto Sostegni ter, slitta al prossimo 29 aprile.

La conseguenza naturale - come prevede il secondo comma dello stesso emendamento approvato - è uno slittamento in avanti di tutto il calendario della dichiarazione precompilata 2022. Il termine del 30 aprile, entro cui l’Agenzia è chiamata a mettere a disposizione il 730 precompilato, subirà per quest’anno uno slittamento in avanti a lunedì 23 maggio. Di fatto, il termine per poter accettare, modificare e iniziare a inviare il 730 dall’area riservata del sito delle Entrate dovrebbe essere traslato a inizio giugno. In realtà non si tratta in assoluto di una novità, visto che la scorso anno i contribuenti hanno preso confidenza con la dichiarazione predisposta dalle Entrate il 10 maggio.

Con il via libera alle modifiche entra nel Sostegni ter anche il decreto correttivo sulle frodi relative ai bonus edilizi (Dl 13/2022). Tra le novità il ritorno delle cessioni multiple ma con diverse limitazioni. Si potrà effettuare lo sconto in fattura con una successiva cessione o, in alternativa, una sola cessione diretta del credito a qualsiasi soggetto. Le altre due cessioni potranno avvenire solo a favore di banche e intermediari vigilati da Bankitalia o società appartenenti a gruppi bancari o di assicurazioni.

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