Urbanistica

Bonus edilizi, le tende esterne rientrano fra le schermature solari

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

di Marco Zandonà

La domanda del lettore: Secondo il comma 16 dell'articolo 119 («Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici») del Dl 34/2020, «la detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013...». Le schermature solari corrispondono alle tende da sole esterne? Se corrispondono alle tende da sole esterne e l'amministratore condominiale non le ha incluse nei lavori di cui al Dl 34/2020, affidati a un general contractor, è possibile fruire dei benefici fiscali?

La risposta dell'esperto: Ai fini del 110 per cento, le schermature solari, tra le quali rientrano anche le tende, sono sempre interventi trainati, che fruiscono del beneficio citato se l'intervento è eseguito a valle di un intervento trainante (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, commi 28-36, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022). Viceversa, se i lavori condominiali eseguiti fruiscono della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della citata legge di Bilancio per il 2022), l'installazione o sostituzione delle tende, come schermature solari, fruisce della detrazione del 50% a titolo di ecobonus ordinario, su un importo di detrazione massimo pari a 60.000 euro per unità immobiliare, come intervento autonomo, sempre agevolato, a prescindere dai lavori condominiali (articolo 1, comma 37, della legge di Bilancio per il 2022, e articolo 14 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it).

Per le "schermature solari" (ad esempio, tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da Est a Ovest passando per Sud, e sono, pertanto, esclusi Nord, Nord-Est e Nord-Ovest. Per le "chiusure oscuranti" (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle), sono, invece, ammessi tutti gli orientamenti (allegato M al Dlgs 311/20063). Ai fini urbanistici, trattandosi di un intervento in edilizia libera per il quale non è necessaria la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata), è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la non necessità del provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale. Tale dichiarazione non dev'essere inviata all'amministrazione finanziaria, ma va conservata dal contribuente ed esibita a richiesta degli uffici.

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