Amministratori

Inconferibile l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico se non è decorso il «periodo di raffreddamento»

Anac ribadisce che allo stato normativo attuale non risultano limiti di applicazione legati alle dimensioni dell'ente

di Manuela Sodini

É inconferibile l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico se non si è rispettato il decorso del «periodo di raffreddamento», questa la sintesi della delibera Anac n. 428/2022 che origina da una segnalazione per la presunta sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'articolo 4 del decreto 39/2013. Nel caso di specie, la presunta inconferibilità dell'incarico deriverebbe dal fatto che, nel biennio precedente, il professionista in questione avrebbe svolto per il Comune diversi incarichi retribuiti.

L'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto 39/2013 dispone che: «A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attivita' professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: … c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento».

Gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità sono: l'assunzione di un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione, relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento; lo svolgimento, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico (periodo di raffreddamento), di attività professionale in proprio, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Nel caso di specie, per quanto concerne la riconducibilità dell'incarico in esame alla categoria degli incarichi dirigenziali esterni, Anac rappresenta che gli incarichi ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Tuel rientrano in tale presupposto; quanto all'ulteriore requisito, conferimento di un incarico dirigenziale presso lo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento, Anac osserva che l'incarico in oggetto è stato conferito in relazione al settore, per il quale il professionista, precedentemente al conferimento dell'incarico dirigenziale, ha svolto l'attività professionale; a tal fine non rileva che gli incarichi professionali precedenti a quello di Responsabile dell'ufficio tecnico siano stati conferiti con deliberazioni della giunta comunale e non con determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico.

Quanto all'altro elemento, svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico, tra il 2017 e il 2019, quindi nei due anni antecedenti l'attribuzione al professionista dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, l'amministrazione comunale ha affidato al professionista una molteplicità di attività, esattamente 10 incarichi di Progettazione, Rup, Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza.

Pur riconoscendo le criticità di applicazione delle disposizioni del Decreto 39/2013 ai piccoli Comuni, Anac ribadisce che allo stato normativo attuale non risultano limiti di applicazione legati alle dimensioni dell'ente e dunque si deve ritenere che l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico è stato conferito senza rispettare il decorso del «periodo di raffreddamento» stabilito dall'articolo 4.

Quanto agli effetti dell'accertamento dell'ipotesi di inconferibilità, Anac richiama la teoria del c.d. funzionario di fatto che riconosce la possibilità che l'attività posta in essere da un soggetto privo di valida legittimazione ad agire per conto della pubblica amministrazione, in ragione della mancanza del titolo o della sussistenza di un vizio che lo inficia, possa essere comunque riferita alla pubblica amministrazione stessa.

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