Appalti

Adeguamento prezzi, Ance: dentro le multiutilities, nuovi listini Anas-Fs prima della guida Mims

Nella guida operativa di 64 pagine realizzata dai costruttori si forniscono alle stazioni appaltanti molte risposte operative sull'applicazione (e interpretazione) delle norme del Dl aiuti

di Massimo Frontera

L'aggiornamento dei prezzi dei materiali è facoltativo o obbligatorio? Come si fa capire se l'impresa ne ha diritto e cosa deve fare per ottenere l'adeguamento? Ai fini del calcolo rilevano i lavori contabilizzati oppure i lavori registrati nel Sal? L'edeguamento si applica anche ai lavori in subappalto? E alle concessioni? Tra le 64 pagine del vademecum sull'adeguamento dei prezzi che l'Ance ha appena realizzato e messo a disposizione del sistema associativo, un ampio spazio è riservato alle cosiddette "faq". Un approccio operativo concepito per realizzare uno strumento al servizio immediato non solo delle imprese ma anche delle stazioni appaltanti. Anzi, forse il documento realizzato dalla struttura dell'Ance per spiegare le misure introdotte dal decreto "aiuti" (n.50/2022) si rivolge soprattutto alle stazioni appaltanti.

C'è per esempio una domanda che è formulata espressamente dal punto di vista della committenza: «Sulla base di quali prezzi devono essere bandite le gare successive all'entrata in vigore del Dl "Aiuti"», cioè il 18 maggio 2022? La risposta breve è che per tutte le procedure pubblicate dopo il 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, «i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni debbano essere determinati facendo riferimento ai prezzari aggiornati» ai sensi del medisimo Dl. Ma la vera risposta utile è un'altra; e a sua volta si compone di tante altre risposte ad altrettante domande. In molti casi il valore aggiunto del vademecum non sta nella citazione della norma ma nella sua interpretazione applicativa.

Adeguamento prezzi anche a carico delle multiutilities
Posto che i prezzi vanno adeguati, quando e come vanno adeguati? Quali stazioni appaltanti devono farlo, e in riferimento a cosa? Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l'Ance risponde che l'aggiornamento obbligatorio dei prezzi spetta non solo a Regioni e committenze che applicano i prezzari regionali, e non solo ad Anas e alle altre società del gruppo Fs. L'aggiornamento spetta anche a tutte le «altre stazioni appaltanti». «Ad avviso dell'Ance - si legge nel documento - per evidenti ragioni di parità di trattamento, le disposizioni debbono trovare applicazione per tutti i lavori pubblici, indipendentemente se computati su prezzari regionali o su prezzari autonomi (come, ad esempio, avviene nel caso delle c.d. multiutilities)». «A tali conclusioni - si legge ancora - , sembra potersi giungere sia sulla base del comma 1 dell'art. 26 – che si riferisce in senso omnicomprensivo a (tutti) gli appalti pubblici di lavori – sia sulla base del comma 4, che esclude dal novero dei soggetti interessati esclusivamente i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici». Nel caso di stazioni appaltanti diverse da Fs ma che adottano il prezzario Fs, «tali stazioni appaltanti dovrebbero seguire il regime previsto per i soggetti del gruppo Fs. Resta comunque possibile, ove la stazione appaltante lo ritenga preferibile, fare riferimento anche ai prezzari regionali».

Prezzari Fs e Anas, subito i nuovi prezzari
Un'altra alea interpretativa riguarda i prezzari da prendere a riferimento da parte delle società di Fs e Anas. «Stante la ratio sottesa alla disciplina in esame - interpreta l'Ance - volta all'aggiornamento immediato dei prezzari in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, Rfi e Anas non siano soggetti all'obbligo di rialzo temporaneo dei prezzi (articolo 26, comma 3 del Dl), cionondimeno gli stessi dovrebbero sin dalla data di entrata in vigore della norma applicare gli ultimi prezzari in essere, anche prima dell'emanazione del prezzario infrannuale». Domanda che porta dritto all'altra questione "calda". «Per procedere all'emanazione del prezzario straordinario infrannuale, Anas e Rfi devono attendere l'adozione delle linee guida del Mims (art. 29, comma 12, decreto "sostegni ter" n. 4/2022)?» La risposta dell'Ance è no. «Le linee guida del Mims - ad oggi non ancora adottate, nonostante il termine per la loro emanazione sia scaduto il 27 aprile scorso, dettano regole per la omogenea redazione e per l'aggiornamento dei soli prezzari regionali e non di quelli di Rfi e Anas. Conseguentemente, questi soggetti, non dovendo attendere l'emanazione delle predette linee guida, possono procedere anche immediatamente all'aggiornamento dei propri prezzari».

Applicazione, caso per caso, dell'incremento del 20%
Segue una disamina di vari casi particolari e specifici con l'indicazione di come le stazioni appaltanti, secondo l'Ance, devono regolarsi per applicare il rialzo temporaneo del 20%. Per esempio, quando il prezzario regionale è aggiornato al 31 dicembre 2021 oppure quando invece risale ad anni precedenti; oppure quando prezzario regionale è stato aggiornato dopo il 31 dicembre 2021 ma prima della pubblicazione del prezzario infrannuale. Oppure ancora quando il prezzario regionale è stato approvato entro il 31 dicembre 2021, ma pubblicato solo successivamente. Oppure infine, quando il prezzario sia stato aggiornato al 31 dicembre 2021 e nuovamente aggiornato nel corso del 2022.

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