Fisco e contabilità

Il debito fuori bilancio matura dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna

Soltanto l'esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio

di Ulderico Izzo

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, con la delibera n. 7/2022, è intervenuta, in ambito di controllo collaborativo, sul tema dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva precisando il principio secondo cui il debito viene «a esistenza» al momento della pubblicazione della sentenza o provvedimento giudiziario analogo.

Il fatto
La sezione regionale è intervenuta su richiesta di un Comune valdostano, il quale aveva chiesto se la procedura di riconoscimento del debito dovesse ugualmente attivarsi anche se l'ente, medio tempore, aveva alimentato il fondo contenzioso rispetto al giudizio, poi conclusosi sfavorevolmente.

La decisione
La sezione ha ribadito il principio giurisprudenziale che il pagamento di un debito fuori bilancio, rinveniente da una sentenza esecutiva, deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento e ciò prescinde dall'accantonamento a Fondo rischi contenzioso. Tale fondo riguarda accantonamenti che prudenzialmente l'ente è tenuto a effettuare qualora, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, venga condannato al pagamento di spese. L'accantonamento è effettuato in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio appunto), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. Soltanto l'esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio.
L'obbligo del riconoscimento decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (articolo 133, comma 1, del Cpc.). È in questo momento, infatti, che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente.
La delibera della sezione valdostana è puntuale nel ricordare che il debito matura dalla data di pubblicazione della sentenza e che occorre evitare ritardi ingiustificati comportanti la maturazione di ulteriori, quanto dannosi, oneri.

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