Amministratori

Servizio idrico, legittima la fattura sui consumi presunti

Se è impossibile effettuare lettura o autolettura, il costo può essere basato su stime

di Giuseppe Debenedetto

È legittima la fattura per il canone del servizio idrico integrato calcolato sulla base dei consumi presunti, se non è stato possibile effettuare la lettura del contatore a causa dell’assenza dell'utente. Lo afferma il Tribunale di Reggio Calabria.

La questione riguarda un avviso di pagamento e contestuale intimazione ad adempiere emesso alla fine del 2020 da un Comune calabrese per l’omesso pagamento di una fattura relativa al canone per il servizio idrico integrato del 2017.

Il Giudice di Pace aveva dichiarato la nullità dell’intimazione in quanto emessa sulla base di un calcolo presunto dei consumi idrici e senza che fosse indicato il criterio di calcolo utilizzato. Il Tribunale ribalta la decisione evidenziando che la lettura dei contatori è svolta dal gestore del servizio di acquedotto, che è anche il responsabile dei contatori.

Se il gestore non può accedere al contatore per leggerlo, deve lasciare all’utente un’informativa scritta sul passaggio e sulla possibilità di comunicare l’autolettura, raccogliendo la lettura che eventualmente l’utente lasci quando è previsto il passaggio del letturista.

In assenza di letture effettive o autoletture, l’utente riceve bollette contenenti i consumi stimati, basati sul consumo medio annuo calcolato tramite le letture e le autoletture disponibili più recenti. In assenza di letture o autoletture, il gestore utilizza il valore medio di riferimento della tipologia di utenza di appartenenza, come previsto dal provvedimento Arera n. 218/2016/R/idr.

Nel caso in esame, risulta effettuato un tentativo di lettura da parte del gestore che, a causa dell’assenza dell’utente, ha affisso in loco l’avviso di mancata lettura contenente l’invito a comunicare l’autolettura. Atteso il mancato assolvimento da parte dell'utente, il Comune ha quindi emesso la fattura sulla base dei consumi presunti, come previsto dalla normativa. Conseguentemente l’operato dell’ente impositore risulta legittimo.

Il Tribunale esamina poi l’eccezione di prescrizione, ritenendola infondata poiché il termine iniziale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture, atteso che solo da quel momento i crediti divengono esigibili.

Quanto alla fattura in contestazione. la scadenza del pagamento era fissata al 20 novembre 2020, per cui è da questa data che decorre il termine di prescrizione biennale, come previsto dalla legge 205/2017 per le bollette di luce, gas e acqua. Termine non ancora trascorso al momento in cui è stata proposta l’opposizione.

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