Personale

Incarico extra retribuito, sanzionabile il funzionario che lo autorizza a posteriori

È indispensabile una verifica "ex ante" della compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali

di Federico Gavioli

L'incarico extraistituzionale conferito al docente universitario non può essere sanato con una autorizzazione fornita successivamente dalla pubblica amministrazione; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24395/2022, che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che richiedeva l'applicazione delle sanzioni per l'illegittimità del comportamento, tenuto dal funzionario pubblico, che ha concesso una autorizzazione tardiva.

Il contenzioso
Nel caso in esame il Tribunale ordinario aveva rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 9 e 11, Dlgs 165/2001, nei riguardi di un funzionario pubblico per avere conferito al docente dell'Università a cui appartenevano entrambi, un incarico extraistituzionale retribuito, senza che il docente stesso fosse stato previamente autorizzato dalla P.A. di appartenenza.
Il Giudice di Pace aveva ritenuto sia la tardività della contestazione nei riguardi del funzionario pubblico, sia l'efficacia sanante della successiva autorizzazione rilasciata "ora per allora" al docente universitario, sia infine l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al funzionario stesso, che riteneva incorso in errore sul fatto costitutivo dell'illecito contestatogli.
Anche il Tribunale ha sostanzialmente confermato la sentenza del Giudice di Pace.
L'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza sfavorevole è ricorsa in Cassazione censurando, soprattutto, la parte in cui ha ritenuto idonea l'autorizzazione postuma dell'incarico attribuito al docente universitario, da parte del funzionario amministrativo.

L'ordinanza della Cassazione
Per i giudici di legittimità il motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate è fondato; secondo un consolidato orientamento della Cassazione lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, (articolo 53, comma 9, del Dlgs 165/2001), con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, della necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente.

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