Fisco e contabilità

Doppio monitoraggio per le «piccole opere» assorbite dal Recovery

Fondi subordinati alle verifiche della Bdap e del sistema Regis

di Daniela Ghiandoni e Marcello Zottola

Nel Pnrr sono finanziati nuovi progetti ma anche iniziative già in essere coperte dalla legislazione nazionale. La necessità di adeguare la normativa alle diverse esigenze di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse Pnrr ha richiesto norme abilitanti.

Tra queste c’è l’articolo 20, comma 1 del Dl 152/2021, che ha adeguato la fonte di alcuni finanziamenti statali confluiti nel Pnrr tra i quali, ad esempio, quello per le «piccole opere» già previsto dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019 (ora Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2).

Questi contributi quindi cambiano il paradigma di riferimento e, di conseguenza, le opere finanziate impongono nuovi problemi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo secondo le nuove regole Pnrr. Essendo programmi “perfomance based” e rendicontabili solo con riferimento alla spesa, fondano la loro natura su milestone e target.

I Comuni beneficiari di questi contributi, assegnati per ognuno degli anni dal 2020 al 2024, dovranno utilizzare almeno il 50% delle risorse per l’efficientamento energetico (comma 29, lettera a).

Se negli anni 2020 e 2021 il contributo è stato utilizzato solo per lo «sviluppo territoriale sostenibile» (lettera b) occorrerà, per rispettare la quota del 50%, orientare gli investimenti del 2022-24 all’efficientamento energetico.

I Comuni dovranno rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del Pnrr per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura, inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all’ambiente» (articolo 17 del Regolamento Ue 2020/852) e gli obblighi di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento UE 2021/241, oltre all’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio Regis. Dovranno inoltre iniziare i lavori entro il 15 settembre di ogni anno di riferimento e, per i contributi relativi al 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il 50% dei pagamenti avverrà previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione, attraverso il sistema Bdap-Mop che, se non ben popolata, può comportare la sospensione del pagamento o la revoca del contributo. Per il restante 45% sarà necessario inviare al ministero dell’Interno il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se l’opera è stata finanziata con più annualità di contributo le quote restanti saranno erogate sulla base degli stati di avanzamento lavori. Il saldo sarà preceduto dalla verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio previsto dal comma 35 e di quello del Pnrr (sistema Regis) e dall’invio al Viminale del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La corretta alimentazione del sistema Bdap-Mop, ma ancor più del sistema Regis, sarà indispensabile anche per l’erogazione della seconda tranche pari al 45%. L’articolo 20, comma 3 prevede infatti che i comuni beneficiari delle risorse assicurino l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio. Dovranno inoltre conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informatici, rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit.

(*) a cura di Ardel

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©